Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale dell’19/02/03 n. 164 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ U.S. RAGUSA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE CALCIATORE TAMBURRO SIMONE (C.U. N.150/C DEL 5/2/2003 GARA RAGUSAPUTEOLANA DEL 2/2/2003).
Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“
Comunicato ufficiale dell’19/02/03 n. 164 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO SOCIETA’ U.S. RAGUSA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE
CALCIATORE TAMBURRO SIMONE (C.U. N.150/C DEL 5/2/2003 GARA RAGUSAPUTEOLANA
DEL 2/2/2003).
Contro la delibera indicata in epigrafe, con la quale il Giudice Sportivo ha
irrogato la squalifica per due gare al calciatore Simone Tamburro del Ragusa "per
atto di violenza verso un avversario a gioco fermo", ha proposto reclamo la società
chiedendo in tesi la revoca della sanzione e in ipotesi la riduzione della stessa. A
sostegno del gravame ha dedotto che il calciatore, subito un fallo dell'avversario,
avrebbe avuto una reazione di stizza sicuramente non violenta, poggiando le mani
sul petto dell'avversario senza intenzione di colpirlo, ed ha aggiunto che la dinamica
del fatto potrebbe essere documentata dalla prova televisiva.
Alla riunione odierna nessuno é comparso.
Preliminarmente rileva la Commissione che la prospettata prova con il filmato
televisivo é inammissibile, non ricorrendo alcuna delle ipotesi normative previste
dall'art.31 del Codice di Giustizia Sportiva.
Ciò posto, risulta dal referto di gara dell'arbitro che al 35° del primo tempo il
Tamburro, a gioco fermo, in reazione ad un fallo subito, ha colpito con una manata in
viso e sul petto il suo antagonista.
Gli atti ufficiali smentiscono la versione fornita dalla reclamante: non risponde
a verità che il calciatore si sia limitato a poggiare la mano sul petto dell'avversario,
avendo invece attinto lo stesso con una manata in viso e sul petto, e cioé con un
vero e proprio atto di violenza. Non é ipotizzabile nella fattispecie l'attenuante
dell'atto di violenza in reazione, in quanto, per un principio consolidato della
giurisprudenza disciplinare, tale attenuante può essere concessa solo nel caso di
reazione ad un atto violento dell'antagonista e non quando ricorra, come nella
fattispecie, un atto ritorsivo verso l'autore di un semplice fallo di gioco.
La squalifica irrogata dal primo giudice appare quindi adeguata e in sintonia
con il consueto parametro adottato da questa Commissione per gli atti di violenza a
gioco fermo, per cui si impone la reiezione del gravame.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo.
La tassa va addebitata.
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