Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale dell’20/11/02 n. 78 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ U.S. CATANZARO S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA ALLENATORE DELLISANTI FRANCESCO FINO A TUTTO IL 3 DICEMBRE 2002 (DELIBERA G.S. C.U. N.65/C DEL 5/11/2002 GARA CATANZARO-LATINA DEL 3/11/2002)

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale dell’20/11/02 n. 78 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ U.S. CATANZARO S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA ALLENATORE DELLISANTI FRANCESCO FINO A TUTTO IL 3 DICEMBRE 2002 (DELIBERA G.S. C.U. N.65/C DEL 5/11/2002 GARA CATANZARO-LATINA DEL 3/11/2002) La Società Sportiva U.S. Catanzaro Spa ha presentato reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica sino a tutto il 3 dicembre 2002 al proprio allenatore Dellisanti Francesco per “comportamento non regolamentare in campo e proteste, per un nuovo allontanamento essendo tornato in prossimità della panchina ed espressioni ingiuriose alla terna arbitrale al termine della gara” La società motiva il proprio reclamo affermando che il Dellisanti si sarebbe limitato a proteste civili nei confronti dell’assistente dell’arbitro venendo così espulso e, richiamato dal direttore di gara per essersi fermato nei pressi del tunnel, di essersi poi allontanato senza indugi. Si ammette inoltre che al termine della gara l’allenatore avrebbe ancora protestato senza però pronunciare frasi offensive, così attribuendo ad altri le espressioni ingiuriose. L’attribuzione di queste ultime al Dellisanti sarebbe stata determinata da scambi di persona verificatesi nella confusione di fine gara. La società richiede infine la riduzione della squalifica inflitta al proprio allenatore. Alla riunione odierna e’ presente il Sig. Bellante Fumagalli Francesco, a tal fine delegato dal Presidente della società sportiva U.S. Catanzaro S.p.a.. Questi nel proprio intervento si rifà alle riflessioni indicate nell’esposto, ivi compreso il ventilato scambio di persona. Orbene, dall’esame del referto compilato dall’arbitro le responsabilità del Dellisanti appaiano sostanzialmente configurate. Pur tuttavia, fermo restando il loro contenuto, avuto riguardo al quadro generale del comportamento del Dellisanti stesso così come articolatosi nei suoi momenti più significativi, questa Commissione in accoglimento del reclamo della società U.S. Catanzaro Spa. d e l i b e r a di accogliere parzialmente il reclamo riducendo la squalifica dell’allenatore Dellisanti Francesco (US Catanzaro) fino a tutto il 26 Novembre 2002. La tassa non va addebitata.
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