Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale dell’22/10/02 n. 52 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA FOGGIA – FROSINONE DEL 29 SETTEMBRE 2002 E RECLAMO SOCIETA’ FROSINONE (Com. Uff. n. 31/C del 1° Ottobre 2002)

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale dell’22/10/02 n. 52 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA FOGGIA – FROSINONE DEL 29 SETTEMBRE 2002 E RECLAMO SOCIETA’ FROSINONE (Com. Uff. n. 31/C del 1° Ottobre 2002) - Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali, ed il reclamo proposto dalla società Frosinone in ordine alla regolarità della gara in oggetto, verificata la ritualità del gravame e le proprie competenze o s s e r v a - Con reclamo proposto la società Frosinone chiedeva a questo Giudice Sportivo che la gara in oggetto venisse definita con la sanzione della punizione sportiva di cui all’art. 12/a C.G.S. da infliggere alla società Foggia. - Sosteneva in particolare la reclamante che la società Foggia aveva schierato i calciatori Assennato Pietro, De Zerbi Roberto, Di Bari Giuseppe e Greco Renato non regolarmente tesserati in quanto non erano stati applicati i relativi adempimenti amministrativi e finanziari come disposto dal Com. Uff. n. 173 del 29.5.2002. - Il Giudice Sportivo preso atto delle argomentazioni della reclamante rileva che dai documenti ufficiali trasmessi dall’ufficio tesseramento di Lega risulta che i calciatori Assennato Pietro, De Zerbi Roberto e Greco Renato sono stati tesserati regolarmente dalla società Foggia in data 19.9.2002 e Di Bari Giuseppe in data 24.9.2002 e di conseguenza sono stati regolarmente schierati nella gara indicata in oggetto. - Tali dati storici emergenti dai documenti ufficiali di Lega rendono evidente la infondatezza del proposto reclamo. - Tutto ciò premesso, d e l i b e r a a) di respingere il reclamo come sopra proposto dalla società Frosinone confermando il risultato della gara acquisito in campo (Foggia 2 – Frosinone 1). - La tassa va addebitata
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