Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale dell’22/10/02 n. 52 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA FOGGIA – FROSINONE DEL 29 SETTEMBRE 2002 E RECLAMO SOCIETA’ FROSINONE (Com. Uff. n. 31/C del 1° Ottobre 2002)
Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“
Comunicato ufficiale dell’22/10/02 n. 52 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA FOGGIA – FROSINONE DEL 29 SETTEMBRE 2002 E RECLAMO SOCIETA’
FROSINONE (Com. Uff. n. 31/C del 1° Ottobre 2002)
- Il Giudice Sportivo,
letti gli atti ufficiali, ed il reclamo proposto dalla società Frosinone in ordine alla
regolarità della gara in oggetto, verificata la ritualità del gravame e le proprie
competenze
o s s e r v a
- Con reclamo proposto la società Frosinone chiedeva a questo Giudice Sportivo che la
gara in oggetto venisse definita con la sanzione della punizione sportiva di cui all’art.
12/a C.G.S. da infliggere alla società Foggia.
- Sosteneva in particolare la reclamante che la società Foggia aveva schierato i
calciatori Assennato Pietro, De Zerbi Roberto, Di Bari Giuseppe e Greco Renato non
regolarmente tesserati in quanto non erano stati applicati i relativi adempimenti
amministrativi e finanziari come disposto dal Com. Uff. n. 173 del 29.5.2002.
- Il Giudice Sportivo preso atto delle argomentazioni della reclamante rileva che dai
documenti ufficiali trasmessi dall’ufficio tesseramento di Lega risulta che i calciatori
Assennato Pietro, De Zerbi Roberto e Greco Renato sono stati tesserati regolarmente
dalla società Foggia in data 19.9.2002 e Di Bari Giuseppe in data 24.9.2002 e di
conseguenza sono stati regolarmente schierati nella gara indicata in oggetto.
- Tali dati storici emergenti dai documenti ufficiali di Lega rendono evidente la
infondatezza del proposto reclamo.
- Tutto ciò premesso,
d e l i b e r a
a) di respingere il reclamo come sopra proposto dalla società Frosinone confermando il
risultato della gara acquisito in campo (Foggia 2 – Frosinone 1).
- La tassa va addebitata
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