Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale dell’23/10/02 n. 54 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO A.S. LATINA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA 2 GARE CALCIATORE CORRADO PILLEDDU (DELIBERA G.S. COM. UFF. N. 44/C DEL 10 OTTOBRE 2002 – GARA FOGGIA – LATINA DEL 9 OTTOBRE 2002)
Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“
Comunicato ufficiale dell’23/10/02 n. 54 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO A.S. LATINA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA 2 GARE CALCIATORE
CORRADO PILLEDDU (DELIBERA G.S. COM. UFF. N. 44/C DEL 10 OTTOBRE
2002 - GARA FOGGIA – LATINA DEL 9 OTTOBRE 2002)
Reclamando, nei modi di rito, avverso la decisione con cui il Giudice Sportivo ha
irrogato al calciatore Corrado Pileddu due giornate di squalifica per aver commesso
quanto si legge nella parte motivo del provvedimento, la A.S. Latina S.r.l. chiede che
la sanzione inflitta al calciatore venga ridotta ad una sola giornata di gara,
assumendo che il comportamento nella circostanza tenuto dal proprio tesserato sia
da ricondurre nei limiti di un fallo involontario, commesso non a gioco fermo, bensì in
azione di gioco.
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti, rilevato che la
versione dei fatti offerta dalla reclamante non trova il necessario riscontro nella
puntuale ricostruzione dell’episodio resa dall’arbitro nel referto di gara, fonte di prova
previlegiata per gli Organi di Giustizia Sportiva, considerato altresì che la decisione
impugnata non risulta meritevole di censura neppure sotto il profilo della congruità
della sanzione, ritiene che la decisione stessa debba trovare totale conferma.
Per questi motivi la Commissione
D E L I B E R A
di respingere il reclamo.
La tassa va addebitata.
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