Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale dell’23/10/02 n. 54 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO A.S. LATINA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA 2 GARE CALCIATORE CORRADO PILLEDDU (DELIBERA G.S. COM. UFF. N. 44/C DEL 10 OTTOBRE 2002 – GARA FOGGIA – LATINA DEL 9 OTTOBRE 2002)

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale dell’23/10/02 n. 54 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO A.S. LATINA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA 2 GARE CALCIATORE CORRADO PILLEDDU (DELIBERA G.S. COM. UFF. N. 44/C DEL 10 OTTOBRE 2002 - GARA FOGGIA – LATINA DEL 9 OTTOBRE 2002) Reclamando, nei modi di rito, avverso la decisione con cui il Giudice Sportivo ha irrogato al calciatore Corrado Pileddu due giornate di squalifica per aver commesso quanto si legge nella parte motivo del provvedimento, la A.S. Latina S.r.l. chiede che la sanzione inflitta al calciatore venga ridotta ad una sola giornata di gara, assumendo che il comportamento nella circostanza tenuto dal proprio tesserato sia da ricondurre nei limiti di un fallo involontario, commesso non a gioco fermo, bensì in azione di gioco. La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti, rilevato che la versione dei fatti offerta dalla reclamante non trova il necessario riscontro nella puntuale ricostruzione dell’episodio resa dall’arbitro nel referto di gara, fonte di prova previlegiata per gli Organi di Giustizia Sportiva, considerato altresì che la decisione impugnata non risulta meritevole di censura neppure sotto il profilo della congruità della sanzione, ritiene che la decisione stessa debba trovare totale conferma. Per questi motivi la Commissione D E L I B E R A di respingere il reclamo. La tassa va addebitata.
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