Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale dell’23/10/02 n. 54 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO A.G. NOCERINA 1910 S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA 2 GARE CALCIATORE GULINO ANTONIO (DELIBERA G.S. COM..UFF. N. 44/C DEL 10 OTTOBRE 2002 – GARA OLBIA – NOCERINA DEL 9 OTTOBRE 2002)
Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“
Comunicato ufficiale dell’23/10/02 n. 54 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO A.G. NOCERINA 1910 S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA 2 GARE
CALCIATORE GULINO ANTONIO (DELIBERA G.S. COM..UFF. N. 44/C DEL 10
OTTOBRE 2002 - GARA OLBIA – NOCERINA DEL 9 OTTOBRE 2002)
Con reclamo ritualmente interposto avverso il provvedimento mediante cui il Giudice
Sportivo ha irrogato al calciatore Antonio Gulino la squalifica per due gare,
contestandogli di avere commesso “atto di violenza verso un avversario a gioco
fermo”, la società A.G. Nocerina 1910 S.r.l. ha motivatamente chiesto ridursi detta
sanzione ad una sola giornata di gara.
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo; ascoltato il designato a rappresentare
la società che aveva chiesto l’audizione personale; esaminati gli atti; rilevato che la
ricostruzione dei fatti esposta dalla reclamante trova sostanziale riscontro nel
resoconto dell’episodio reso dall’arbitro nel referto di gara; ritenuto che il
comportamento dell’incolpato, quale risulta dai documenti ufficiali, pur censurabile,
non riveste tuttavia la precipua connotazione dell’atto di violenza; considera il
gravame meritevole di positiva considerazione.
Per questi motivi, la Commissione
D E L I B E R A
di accogliere il reclamo e, in parziale riforma della decisione impugnata, di ridurre ad
una giornata la squalifica del calciatore Antonio Gulino.
La tassa non va addebitata.
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