Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale dell’29/10/02 n. 59 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO GARA SASSUOLO – CASTELNUOVO GARFAGNANA DEL 13 OTTOBRE 2002 (Delibera Commissione Disciplinare Com. Uff. n. 56/C del 25.10.2002)

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale dell’29/10/02 n. 59 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO GARA SASSUOLO - CASTELNUOVO GARFAGNANA DEL 13 OTTOBRE 2002 (Delibera Commissione Disciplinare Com. Uff. n. 56/C del 25.10.2002) - Il Giudice Sportivo, - letta la decisione della Commissione Disciplinare di questa Lega adottata in data 25 Ottobre 2002 con la quale si dispone la revoca dell’ammenda inflitta da questo Giudice Sportivo nel Com. Uff. n. 47/C del 15.10.2002 alla società Castelnuovo Garfagnana relativamente alla gara indicata in oggetto, con conseguente rimessione degli atti ufficiali a questo ufficio per quanto di competenza. - Riesaminati gli atti ufficiali di gara, ritenuto che alla società Sassuolo va attribuito comportamento offensivo di persone indebitamente presenti negli spogliatoi, indirizzato verso tesserati della squadra ospite; - ribadito il comportamento descritto come attribuito a tesserati non identificati della società Castelnuovo Garfagnana. Tutto ciò premesso, d e l i b e r a - di irrogare alla società Sassuolo l’ammenda di € 800,00. - di irrogare alla società Castelnuovo Garfagnana l’ammenda di € 1.000,00.
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