Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale dell’30/09/02 n. 30 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ GELA J.T. S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE DEL CALCIATORE GIANLUCA PROCOPIO ED AMMENDA € 2.500,00 (Delibera G.S. Com. Uff.n. 24/C del 24.9.2002 – gara Gela-Acireale del 22.9.2002)
Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“
Comunicato ufficiale dell’30/09/02 n. 30 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA' GELA J.T. S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA
PER QUATTRO GARE DEL CALCIATORE GIANLUCA PROCOPIO ED
AMMENDA € 2.500,00 (Delibera G.S. Com. Uff.n. 24/C del 24.9.2002 - gara
Gela-Acireale del 22.9.2002)
Con provvedimento pubblicato sul Comunicato Ufficiale n.24/C del
24.9.2002, il Giudice Sportivo ha sanzionato: 1) con 4 giornate di squalifica il
calciatore Gianluca Procopio del Gela J.T. “perché aggrediva un calciatore
della squadra ospite, appena espulso, colpendolo con delle manate al viso e
provocandogli una leggera fuoriuscita di sangue dal labbro (calc.sost.)” 2) con
l’ammenda di € 2.500,00 la società Gela J.T. “per indebita presenza, dovuta a
diretta responsabilità della società, di persone estranee che sostavano in
prossimità degli spogliatoi durante l’intervallo e al termine; perché inoltre
durante la gara una persona non identificata, a sua volta abusivamente
presente nel recinto di gioco, si portava in campo aggredendo fisicamente un
calciatore ospite che era stato espulso e provocandogli modesta fuoriuscita
dal labbro di sangue"
Contro tale delibera ha proposto reclamo in via di urgenza la società
Gela J.T. chiedendo l’annullamento. La ricorrente sostiene, infatti, che gli
eventi oggetto dei provvedimenti si sono svolti in maniera totalmente diversa
per quanto riguarda il calciatore Procopio, e parzialmente diversa per quello
che riguarda la società.
Esposta la propria versione dei fatti la società ricorrente richiede alla
Commissione di visionare la video cassetta contenente la cronaca televisiva
dei fatti, allo scopo di poter dimostrare la totale estraneità del calciatore
Procopio, accusato di grave atto di violenza verso un avversario.
La Commissione, verificata la legittimità dell’istanza proposta e
l’affidabilità tecnica del mezzo di prova, ha preso visione della
documentazione televisiva. Da tale esame si ricava la seguente ricostruzione
dei fatti: dopo la concessione di un calcio di rigore a favore del Gela J.T.
quattro calciatori dell’Acireale attorniavano l’arbitro contestandolo
vivacemente. Il direttore di gara indietreggiava fino ad uscire dalla linea di
fondo del terreno di giuoco. Persistendo l’atteggiamento aggressivo dei
calciatori dell’Acireale il Procopio (precedentemente uscito dal campo in
quanto sostituito) si intrometteva fra l’arbitro e i calciatori avversari per
separarli; a questo punto il n.6 dell’Acireale Bonanno allontanava con una
manata il Procopio il quale a sua volta colpiva sempre il Bonanno con una
manata. E’ inoltre rilevabile che il danno fisico con fuoriuscita di sangue patito
dal calciatore Aloisi (n.5 dell’Acireale) non può essere ricondotto alla
responsabilità del Procopio (mai venuto in contatto con lo stesso) ma ad un
involontaria gomitata del compagno di squadra Bonanno.
Provata l’estraneità del calciatore Procopio ai fatti contestatigli dal
Giudice Sportivo nel provvedimento impugnato e rilevato che il danno fisico
patito dal calciatore Aloisi risulta causato dall’involontario gesto di un
compagno di squadra, la Commissione ritiene meritevole di accoglimento la
richiesta di revoca delle sanzioni irrogate dal primo giudice, cui vanno rimessi
gli atti per quanto di Sua competenza.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di revocare le sanzioni inflitte dal G.S. nel Com.Uff. n.24/C del 24. 9.
2002 a carico del calciatore Gianluca Procopio (squalifica di 4 giornate) e a
carico della società Gela J.T. (ammenda di € 2.500,00);
Di rimettere gli atti al Giudice Sportivo per quanto di Sua competenza.
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