Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale dell’30/10/02 n. 60 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. LEGNANO S.R.L. AVVERSO LA SQUALIFICA DUE GARE CALCIATORE CORTI DAVIDE (DELIBERA G.S. COM. UFF.N. 47/C DEL 15.10.2002 – GARA PRO VERCELLI-LEGNANO DEL 13.10.2002)

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale dell’30/10/02 n. 60 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA' A.C. LEGNANO S.R.L. AVVERSO LA SQUALIFICA DUE GARE CALCIATORE CORTI DAVIDE (DELIBERA G.S. COM. UFF.N. 47/C DEL 15.10.2002 – GARA PRO VERCELLI-LEGNANO DEL 13.10.2002) Contro la delibera indicata in epigrafe, con la quale il Giudice Sportivo ha squalificato per due gare il calciatore Davide Corti del Legnano “per comportamento offensivo verso l’arbitro”, ha proposto reclamo la società. A sostegno del gravame, finalizzato alla riduzione della squalifica ad una sola giornata, ha dedotto che il calciatore, dissentendo da una decisione arbitrale, si sarebbe rivolto al direttore di gara esclamando solo “ arbitro dai non è fallo….” Ed ha quindi sostenuto che l’arbitro avrebbe errato nel ritenersi offeso. Ritiene la Commissione che le odierne risultanze smentiscano l’assunto del reclamante ed ostino quindi a soluzioni diverse da quelle adottate dal primo giudice. Ed infati, dal referto di gara emerge che il Corti ha protestato facendo ampi gesti con le mani e urlando “ ma va a fare in culo”, frase di univoco contenuto ingiurioso. Non appare quindi accoglibile la invocata riduzione della squalifica, dovendosi rispettare il consueto parametro dei due turni di squalifica per le ipotesi di offese agli ufficiali di gara. Per questi motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo. La tassa va addebitata.
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