Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale dell’30/10/02 n. 60 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. TIVOLI CALCIO 1919 S.R.L. AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 29.10.2002 DELL’ALLENATORE SANDERRA STEFANO (DELIBERA G.S. COM. UFF.N. 47/C DEL 15.10.2002 – GARA PALMESE-TIVOLI DEL 13.10.2002)
Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“
Comunicato ufficiale dell’30/10/02 n. 60 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA' S.S. TIVOLI CALCIO 1919 S.R.L. AVVERSO
LA SQUALIFICA FINO AL 29.10.2002 DELL’ALLENATORE SANDERRA
STEFANO (DELIBERA G.S. COM. UFF.N. 47/C DEL 15.10.2002 – GARA
PALMESE-TIVOLI DEL 13.10.2002)
Con la delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo ha irrogato la
squalifica sino a tutto il 29.10.2002 all’allenatore del Tivoli Calcio Stefano
Sanderra per comportamento offensivo verso l’arbitro durante la gara
(espulso)”.
Contro tale delibera ha proposto reclamo il Tivoli Calcio per ottenere la
riduzione della squalifica. A sostegno del gravame ha dedotto che il Sanderra,
seppure deluso per la rete subita dalla sua squadra, sarebbe rimasto in
panchina, mentre gli altri occupanti della stessa avrebbero protestato
vivacemente per la convalida della rete ritenuta irregolare.
All’esito della odierna riunione ritiene la Commissione che l’assunto
della società reclamante sia conflittato dagli atti ufficiali.
Dal referto di gara arbitrale risulta che al 43° del secondo tempo
Stefano Sanderra ha protestato urlando “fischia testa di c….., è in fuorigioco
di due metri, che c….fai, fischia idiota”.
Tale risultanza impone la reiezione del gravame, dovendosi ritenere
che la sanzione irrogata dal primo giudice sia adeguata alla entità della
infrazione commessa e sia in sintonia con il consueto parametro adottato da
quest’organo disciplinare per le ipotesi di offese agli ufficiali di gara.
La tassa va addebitata.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo. La tassa va addebitata.
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