Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale dell’30/10/02 n. 60 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. TIVOLI CALCIO 1919 S.R.L. AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 29.10.2002 DELL’ALLENATORE SANDERRA STEFANO (DELIBERA G.S. COM. UFF.N. 47/C DEL 15.10.2002 – GARA PALMESE-TIVOLI DEL 13.10.2002)

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale dell’30/10/02 n. 60 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA' S.S. TIVOLI CALCIO 1919 S.R.L. AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 29.10.2002 DELL’ALLENATORE SANDERRA STEFANO (DELIBERA G.S. COM. UFF.N. 47/C DEL 15.10.2002 – GARA PALMESE-TIVOLI DEL 13.10.2002) Con la delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo ha irrogato la squalifica sino a tutto il 29.10.2002 all’allenatore del Tivoli Calcio Stefano Sanderra per comportamento offensivo verso l’arbitro durante la gara (espulso)”. Contro tale delibera ha proposto reclamo il Tivoli Calcio per ottenere la riduzione della squalifica. A sostegno del gravame ha dedotto che il Sanderra, seppure deluso per la rete subita dalla sua squadra, sarebbe rimasto in panchina, mentre gli altri occupanti della stessa avrebbero protestato vivacemente per la convalida della rete ritenuta irregolare. All’esito della odierna riunione ritiene la Commissione che l’assunto della società reclamante sia conflittato dagli atti ufficiali. Dal referto di gara arbitrale risulta che al 43° del secondo tempo Stefano Sanderra ha protestato urlando “fischia testa di c….., è in fuorigioco di due metri, che c….fai, fischia idiota”. Tale risultanza impone la reiezione del gravame, dovendosi ritenere che la sanzione irrogata dal primo giudice sia adeguata alla entità della infrazione commessa e sia in sintonia con il consueto parametro adottato da quest’organo disciplinare per le ipotesi di offese agli ufficiali di gara. La tassa va addebitata. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo. La tassa va addebitata.
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