Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ Comunicato ufficiale del 02/04/03 n. 215 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA A CARICO DEL CALCIATORE LIBERATORE LORENZO (POL.VAL DI SANGRO).

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ Comunicato ufficiale del 02/04/03 n. 215 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA A CARICO DEL CALCIATORE LIBERATORE LORENZO (POL.VAL DI SANGRO). A seguito di deferimento effettuato dal Presidente della Lega Professionisti Serie C si è contestato al calciatore Liberatore Lorenzo tesserato per la Polisportiva Val di Sangro, la violazione di cui art.40 comma 4) delle N.O.I.F. per avere sottoscritto nella corrente stagione sportiva altro tesseramento per la società Pescara Calcio, in data 24/2/2003, pur essendo già tesserato per la Polisportiva Val di Sangro a far data dal 31/8/2002. Alla riunione del 28/3/2003 è presente il sig. Nicola Maurizio Liberatore, padre del calciatore e rappresentante dello stesso, il quale nel rifarsi alla memoria prodotta tratteggia con calma e con toni gravi quella che definisce “l’odissea” del figlio che , da oltre tre mesi non gioca, e chiede il proscioglimento dello stesso. Dagli atti risulta: - in data 31 Agosto 2002 il calciatore Liberatore veniva trasferito dalla società Castel di Sangro S.r.l. alla Polisportiva Val di Sangro; in data 5 Settembre 2002 la detta Polisportiva Val di Sangro tesserava, nuovamente con cartellino “Giovane – Categoria: Allievi” vidimato dal Comitato Regionale Abruzzo del Settore Giovanile e Scolastico, il detto Liberatore; - in data 2/1/2003 i genitori del calciatore Liberatore e lo stesso richiedevano alla F.I.G.C. di revocare il tesseramento del calciatore in forza alla Polisportiva Val di Sangro – Settore Giovanile; - in data 7/2/2003 la F.I.G.C. revocava, ai sensi dell’art.42 comma 1) delle N.OI.F., e su parere della Polisportiva Val di Sangro, il tesseramento; - detto provvedimento in data 13/2/2003 veniva pubblicato sul Com. Uff. n. 25 del Comitato Regionale Abruzzese; - in data 24/2/2003 il Liberatore sottoscriveva tesseramento per la società Pescara Calcio. Dalla documentazione in atti si rileva che il calciatore Liberatore al momento della sottoscrizione del tesseramento con la società Pescara Calcio era tesserato con la Polisportiva Val di Sangro a seguito del trasferimento dalla società Castel di Sangro S.r.l. del 31/8/2002 e pertanto aveva sottoscritto nella stessa stagione un altro tesseramento. E’ pur vero che la C.A.F. ha affermato che “ anche l’eventuale buona fede del calciatore non equivale ad assenza di colpa ne può prevalere sull’elemento documentale in una materia dove assume valore assoluto il principio di legalità” ma, sembra a questa Commissione che nel caso in specie il comportamento da censurare è solo quello della Polisportiva Val di Sangro, nei confronti della quale comunque non può applicarsi alcuna sanzione. Non si comprende perché il Liberatore venisse tesserato per due volte (errore!). Ora questo errore non può rivalersi su un giovane di 15 anni che, per il non giocare per la squadra di categoria superiore per la quale aveva firmato (Calcio Pescara S.p.a. ) dopo l’essersi trasferito inutilmente in un’altra scuola, per aver affrontato spese e sacrifici inutili, ha già pagato. Il Liberatore sottoscriveva la copiosa documentazione che gli veniva sottoposta (due tesseramenti per la Polisportiva Val di Sangro, revoca del tesseramento, tesseramento per il Pescara) in una materia ostica e complessa è facile e comprensibile, errando, ritenere che con il provvedimento del Presidente Federale il vincolo con la Polisportiva Val di Sangro fosse stato sciolto. Non si può pensare, a 15 anni, che una società tesseri per due volte, che la Federazione accetti due tesseramenti per la stessa squadra, che la Polisportiva Val di Sangro acconsenta la revoca di un tesseramento dimenticando l’altro, che la Presidenza Federale revochi un tesseramento per consentirne un altro a favore del Pescara e dimentichi l’altro tesseramento con la polisportiva Val di Sangro. In tutto questo “bailamme“ il Liberatore a questa Commissione appare più una vittima che un colpevole e stride con la coscienza giuridica e non solo, dei suoi componenti sanzionare questo giovane che, per le considerazioni sopra fatte, ha già abbondantemente pagato. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di prosciogliere il calciatore Liberatore Lorenzo (Pol. Val di Sangro).
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