Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ Comunicato ufficiale del 09/05/03 n. 248 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DELLA SOCIETA’ PESCARA CALCIO S.P.A. E DEL CALCIATORE ANTONACCIO GIUSEPPE.
Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“
Comunicato ufficiale del 09/05/03 n. 248 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A
CARICO DELLA SOCIETA’ PESCARA CALCIO S.P.A. E DEL CALCIATORE
ANTONACCIO GIUSEPPE.
Con lettera del 3 maggio 2003 il Presidente della Lega Professionisti Serie C,
su segnalazione della società A.S. Paternò Calcio S.r.l., deferiva a questa
Commissione la società Pescara Calcio S.p.a. (ai sensi dell'art.42/4 del Codice di
Giustizia Sportiva in relazione al comma 2°, lettera c) per i provvedimenti di
competenza, previo accertamento della regolarità o meno della posizione del
calciatore Giuseppe Antonaccio, impegnato nella gara di Campionato Serie C1
Pescara-Paternò del 19 aprile 2003, in quanto squalificato per una gara effettiva per
doppia ammonizione nella gara di Campionato C1 Sassari Torres-Pescara nella gara
del 30 marzo 2003 (C.U. n.213 del 1° aprile 2003).
A seguito di tale deferimento questa Commissione il 6 maggio 2003 ha
contestato alla società Pescara Calcio S.p.a. la violazione dell'art.12/5a) del Codice
di Giustizia Sportiva per avere la stessa fatto impiego del calciatore Antonaccio nella
gara di Campionato Serie C1 contro il Paternò in data 19 aprile 2003; ha contestato
inoltre al calciatore la violazione dell'art.1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva,
per aver preso parte a quella gara nonostante la squalifica.
All’odierna riunione è comparso l’avv. Claudio Croce in rappresentanza della
società deferita che ha sostenuto la non colpevolezza della stessa chiedendo il
proscioglimento degli addebiti contestati.
Preventivamente la Commissione dichiara non ammissibile la memoria inviata
dalla società Paternò Calcio S.r.l., in quanto nel procedimento conseguente a
deferimento del Presidente di Lega non è prevista la partecipazione di terzi
interessati.
Osserva la Commissione, preso preventivamente atto sotto il profilo
processuale ed ai fini del rispetto dei termini del provvedimento di abbreviazione dei
termini del Presidente Federale (C.U. n. 162/A del 3/5/2003), che la sequenza dei
fatti è accertata come segue:
- Il calciatore Antonaccio Giuseppe è stato squalificato per una gara effettiva a
seguito di doppia ammonizione riportata nella gara del 30 marzo 2003 del
Campionato di Serie C1, SassariTorres-Pescara (C.U. n.213 del 1° aprile 2003).
- Il 6 aprile successivo ( domenica) il Campionato di Serie C1 osservò un turno dì
riposo.
- Il 12 aprile 2003 (sabato) l'Antonaccio veniva utilizzato nella gara di Campionato
Primavera Pescara-Bari.
- Il 13 aprile successivo ( domenica), nella quale data vi era stata ripresa del
Campionato di Serie C1 con la gara Taranto-Pescara, l'Antonaccio non veniva
convocato né utilizzato per la partita.
- Il 19 aprile 2003 infine, l'Antonaccio prendeva parte alla gara di Campionato C1
Pescara-Paternò.
Poiché l'art.17, comma 3°del Codice di Giustizia Sportiva dispone che "il
calciatore colpito da squalifica per una o piú giornate di gara deve scontare la
sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuto
l'infrazione che ha determinato il provvedimento", appare del tutto evidente, stante la
immediata esecutivitá della deliberazione del Giudice Sportivo, che la prima giornata
di gara utile al fine dell'esecuzione della sanzione non poteva essere se non quella
del 13 aprile 2003, postochè il 6 aprile il Campionato di Serie C1 osservò il turno di
riposo e tenuto presente che il calciatore Giuseppe Antonaccio subì la squalifica a
seguito di infrazione commessa nella gara Sassari Torres-Pescara dello stesso
Campionato di Serie C1.
Il fatto che l'Antonaccio abbia partecipato il 12 aprile, quindi il giorno
precedente, alla gara di Campionato "Primavera " Pescara-Bari, non toglie effetto alla
esecuzione della squalifica avvenuta nel giorno successivo, mediante la non
partecipazione alla gara del Campionato di Serie C1, disputata dal Pescara col
Taranto,e ciò in ottemperanza proprio dell'art.17, commi 2 e 3 del Codice di Giustizia
Sportiva.
Nè nella fattispecie puó farsi utile e ragionevole richiamo al disposto di cui al
comma 13) della citata norma per inferirne che l'impedimento a svolgere "qualsiasi
attivitá sportiva in ogni ambito federale per il periodo di squalifica" comporterebbe,
mediante peraltro una supposta arbitraria identità temporale della gara del sabato
(Campionato Primavera) con quella della domenica ( Campionato di Serie C1)
l'inefficacia della non partecipazione del calciatore alla diversa gara del diverso
giorno (domenica 13 aprile).
Un tale assunto è smentito non solo dall'espressione letterale dell'art.17/13,
nel quale "giornata" sta per "giorno" della disputa della gara, ma anche dal generale
principio di separazione sanzionatoria tra alcune competizioni ed altre emergenti
dalla vigente disciplina sportiva che pone un collegamento necessario fra il tipo di
competizione in occasione della quale l'illecito è stato commesso od a cui l'illecito fa
comunque riferimento e la competizione nella quale la sanzione deve essere
scontata.
La disciplina del Codice di Giustizia Sportiva lascia infatti chiaramente
intendere che la sanzione deve essere scontata nella competizione in relazione alla
quale l'illecito è stato commesso (cfr. in proposito per riferimento; Corte Federale
6/3/2001 - C.U. 15/3/2001/Cf richiesta di interpretazione del Presidente Federale
art.9, comma 9 e 12 del Codice di Giustizia Sportiva; anche Corte Federale,
25/6/1999 - C.U. 25/5/1999 n.18/Cf. richiesta interpretazione del Presidente Federale
art.9 comma 9 del Codice di Giustizia Sportiva ed altre norme).
Gli art.li 14 e 17 del vigente Codice di Giustizia Sportiva non si sono
discostati,salvo lievi differenze, dalla disciplina degli art.li 9 e 12 del precedente
Codice. L'art.14 commi 10.1 , 10.2 e 10.3 confermano la distinzione ed in particolare
il comma 10.3 ribadisce la regola dell'art.17 comma 3.
Lo stesso art.14, comma 10.4, che si occupa esclusivamente della sanzione di
squalifica a tempo determinato, richiama il comma 13 dell'art.17 che, appunto e
coerentemente, afferma che tal genere di squalifica implica che il tesserato non
possa svolgere alcuna attività sportiva in ogni ambito federale per il periodo di
squalifica. Tale, generale divieto è applicabile per tutta la durata della squalifica a
termine proprio per il riferimento contenuto, come sia visto, nell'art.14 comma 10.4.
L'art.17/13, nella seconda parte del periodo, si occupa anche della squalifica
per una o più giornate di gara ma lo fa solo per ribadire ed integrare quanto al
precedente comma 3, precisando che l'impedimento a svolgere "qualsiasi" attività
sportiva in dipendenza di tale tipo di squalifica é riferito solo alle “giornate in cui
disputa gare ufficiali la squadra indicata al comma 3°".
Pertanto il calciatore Antonaccio Giuseppe, pur avendo partecipato alla gara di
Campionato Primavera sabato 12 aprile 2003 partecipazione peraltro non impedita
dalla squalifica, ha legittimamente scontato quella sanzione comminatagli a seguito
di infrazione commessa nella gara di Campionato di Serie C1,nella prima giornata
dello stesso Campionato, successiva a quella. non partecipando in quel giorno, 13
aprile, alla gara Taranto-Pescara, né svolgendo nello stesso giorno alcuna attività
sportiva in squadra e/o competizioni diverse della società Pescara per il quale é
tesserato.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
definitivamente decidendo, proscioglie la Pescara Calcio S.p.a. di Pescara ed il
calciatore Antonaccio Giuseppe dalle incolpazioni loro ascritte per inesistenza delle
violazioni contestate e dichiara regolare a tutti gli effetti la gara di Campionato di
Serie C1 Pescara-Paternò del 19 aprile 2003.
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