Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ Comunicato ufficiale del 16/04/03 n. 229 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S T A G I O N E S P OR T I V A 1999-2000 DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE DELLE VERTENZE ECONOMICHE A CARICO DI ROMANO MALAVOLTA, PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ TERAMO CALCIO S.P.A., DI ERMINIO FAVALLI, DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETA’ U.S. CREMONESE S.P.A. (ALL’EPOCA DEI FATTI) E DELLE SOCIETA’ TERAMO CALCIO S.P.A. E U.S. CREMONESE S.P.A.-.
Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“
Comunicato ufficiale del 16/04/03 n. 229 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S T A G I O N E S P OR T I V A 1999-2000
DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE DELLE VERTENZE ECONOMICHE A
CARICO DI ROMANO MALAVOLTA, PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ TERAMO
CALCIO S.P.A., DI ERMINIO FAVALLI, DIRETTORE GENERALE DELLA
SOCIETA’ U.S. CREMONESE S.P.A. (ALL’EPOCA DEI FATTI) E DELLE SOCIETA’
TERAMO CALCIO S.P.A. E U.S. CREMONESE S.P.A.-.
Con atto del 23 gennaio 2002 la società Teramo Calcio S.p.a. adiva la
Commissione Vertenze Economiche al fine di ottenere dalla società U.S. Cremonese
S.p.a. il pagamento della somma di lire 20.000.000 a titolo di premio di valorizzazione
del calciatore professionista Giorgio Bianchi.
La reclamante esponeva le seguenti circostanze:
- con contratto in data 8 luglio 1999 la società U.S. Cremonese S.p.a. aveva ceduto a
titolo temporaneo il calciatore alla società Teramo Calcio S.p.a.;
- tale cessione prevedeva anche il diritto di opzione in favore della società
cessionaria e quello di controopzione a favore della società cedente;
- con separato accordo, sottoscritto dal presidente della società Teramo Calcio
S.p.a., sig. Romano Malavolta, e dal Direttore Sportivo della U. S. Cremonese, sig.
Erminio Favalli, si era pattuito che in caso di mancato esercizio da parte del Teramo
del diritto di opzione al termine della stagione sportiva 1999/2000 e di disputa da
parte del calciatore nel corso della medesima stagione sportiva di almeno dieci
partite ufficiali, la società Cremonese avrebbe dovuto corrispondere all'altra società
un premio di valorizzazione pari a 20.000.000 di lire;
- le due condizioni si erano verificate, e pertanto il premio andava corrisposto, posto
che il mancato deposito comportava solo il venir meno della piena efficacia
probatoria dell'atto, che restava però efficace nell'ambito dell'ordinamento sportivo
(ex art. 46 comma 5)del Codice di Giustizia Sportiva).
Nella riunione del 21 febbraio 2002, la Commissione Vertenze Economiche
rigettava il reclamo sulla base degli artt. 103 comma 3) e 95 comma 5) delle N.O.I.F.:
la prima disposizione ammette la possibilità di concordare a favore della società
cessionaria, in caso di cessione temporanea di contratto, un premio di
valorizzazione, ma prevede anche che le relative clausole devono essere inserite nel
medesimo accordo di cessione temporanea; la seconda stabilisce che le pattuizioni
non risultanti dal documento depositato sono nulle ed inefficaci.
In applicazione dell'ultima parte del quinto comma dell'art. 95 delle N.O.I.F., la
Commissione Vertenze deferiva alla Commissione Disciplinare competente le due
società, il Presidente della società Teramo Calcio e il Direttore Generale della società
U. S. Cremonese S.p.a.-.
A seguito del passaggio in giudicato della decisione di cui sopra, i relativi atti
giungevano a questa Commissione, che dava avvio al procedimento disciplinare
nelle forme previste dall'ordinamento sportivo.
Nell'interesse della società Teramo Calcio S.p.A. e del suo presidente veniva
prodotta memoria difensiva con la quale si eccepisce, preliminarmente e con
riferimento alla società, l'intervenuta prescrizione della presunta infrazione, essendo
trascorsi i termini di cui all'art. 18 comma 2) del Codice di Giustizia Sportiva; nel
merito, e limitatamente al Presidente Romano Malavolta, si evidenzia che la
particolare normativa del settore "non può necessariamente appartenere al bagaglio
di conoscenza diretta e personale del Presidente", che all'atto della sottoscrizione
della scrittura privata in questione ha riposto la massima fiducia nel sig.Erminio
Favalli, preposto anche alla gestione di rapporti contrattuali tra società e calciatori.
Nella memoria si aggiunge che la buona fede del deferito si ricava anche dalla
stessa proposizione del reclamo alla commissione Vertenze Economiche; e si fa
presente - per giustificare la richiesta subordinata di una sanzione lieve - che
modesta è l'entità del premio di valorizzazione e che non vi è una recidiva specifica a
carico del Presidente.
Con memoria del 17 marzo 2003, il legale rappresentante della società U.S.
Cremonese S.p.A., sig. Luigi Gualco, chiede il proscioglimento della società, del tutto
estranea alla questione per i seguenti motivi:
- in data 21 marzo 2002 la proprietà della società U.S. Cremonese S.p.a. ha ceduto
dopo 34 anni le sue azioni ad una nuova società;
- dopo tale trasferimento è cessato il rapporto con la dirigenza precedente, ed in
particolar modo con il Direttore Generale, sig. Erminio Favalli, che ha cessato la sua
attività presso la società U.S. Cremonese S.p.a. dal 31 luglio 2000;
- la nuova proprietà non è stata informata della situazione pendente con la società
Teramo Calcio S.p.a. e dei fatti avvenuti l'8 luglio 1999.
Alla riunione del 21 marzo 2003, l'avv. Urbinati ha ribadito a voce quanto già
scritto in favore del Teramo Calcio e del suo Presidente.
La Commissione, atteso il carico di lavoro, ha successivamente posto riserva
sulla decisione, sciolta nella riunione dell' 11 aprile nei termini che seguono.
Ai sensi dell’art. 18 comma 4) del Codice di Giustizia Sportiva, le infrazioni
disciplinari “comunque” connesse ad irregolari pattuizioni economiche si prescrivono
al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui i fatti sono stati
commessi; pertanto, avuto riguardo alla data del contratto e della scrittura privata, le
infrazioni ascritte ai deferiti sono estinte per prescrizione e non sussistono ragioni
evidenti per un proscioglimento nel merito.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di non doversi procedere nei confronti di Romano Malavolta, presidente della societa’
Teramo Calcio S.p.a., di Erminio Favalli, direttore generale della societa’ U.S.
Cremonese S.p.a. (all’epoca dei fatti) e delle societa’ Teramo Calcio S.p.a. e U.S.
Cremonese S.p.a.-.perché le infrazioni disciplinari sono estinte per intervenuta
prescrizione, dandone notizia alla Commissione delle Vertenze Economiche.
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