Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ Comunicato ufficiale del 19/03/03 n. 193 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ S.S. TIVOLI CALCIO 1919 S.R.L. E DEL SUO AMMINISTRATORE UNICO SERGIO COPPETELLI.
Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“
Comunicato ufficiale del 19/03/03 n. 193 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’
S.S. TIVOLI CALCIO 1919 S.R.L. E DEL SUO AMMINISTRATORE UNICO SERGIO
COPPETELLI.
Su deferimento operato dalla Procura Federale della F.I.G.C., é stata
contestata a Sergio Coppetelli, amministratore unico della società S.S. Tivoli Calcio
S.r.l., la violazione di cui agli artt.l co.l° e 2 co.l° del Codice di Giustizia Sportiva per
avere, alla data del 30.10.2002, omesso la nomina ed il tesseramento del medico
Responsabile Sanitario, imposto alle Leghe Professionistiche dall'art.44 delle
N.O.I.F. Alla società S.S. Tivoli Calcio 1919 S.r.l. é stata contestata, ai sensi dell'art.
2 co.4° del Codice di Giustizia Sportiva, la responsabilità diretta in ordine all'addebito
contestato al presidente.
Con memoria inviata alla Commissione la società si é difesa adducendo che
l'inadempienza sarebbe derivata dalla difficoltà di trovare sulla piazza un
professionista idoneo a ricoprire l'incarico di Responsabile Sanitario, ma ha aggiunto
che avrebbe sempre curato la salute fisica dei tesserati e avrebbe infine provveduto
a sanare la situazione comunicando la nomina del dott. Andrea Mara per la funzione
di Responsabile Sanitario.
All'esito dell'odierna riunione e delle richieste della Procura Federale ritiene la
Commissione che l'assunto accusatorio sia fondato: e infatti, risulta dagli atti che alla
data del 30.10. 2002 la società non aveva provveduto alla nomina e al tesseramento
del medico Responsabile Sanitario, imposto dalla normativa sopra citata.
Peraltro, alla data odierna l'inadempienza é stata sanata, come risulta dalla
allegata scheda dell'Ufficio Tesseramenti di questa Lega: ed infatti la società, dopo
l'addebito rivoltole ha provveduto a segnalare la avvenuta nomina del dott. Mara, per
cui va sanzionata soltanto la ritardata nomina.
Valutato il breve ritardo, nonché la situazione di fatto evidenziata nella
memoria, si stima equo adottare tanto per l'amministratore unico quanto per la
società la tenue ammenda di 250,00 euro.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di irrogare all'amministratore unico Sergio Coppetelli e alla società S.S. Tivoli Calcio
1919 S.r.l. la ammenda di 250,00 euro ciascuno.
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