Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ Comunicato ufficiale del 19/03/03 n. 193 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ F.C. TREVISO S.R.L. E DEL SUO PRESIDENTE ETTORE SETTEN.
Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“
Comunicato ufficiale del 19/03/03 n. 193 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’
F.C. TREVISO S.R.L. E DEL SUO PRESIDENTE ETTORE SETTEN.
Su deferimento operato dalla Procura Federale della F.I.G.C., é stata
contestata ad Ettore Setten, presidente della società F.C. Treviso S.r.l., la violazione
di cui agli artt.l co.l° e 2 co.l° del Codice di Giustizia Sportiva per avere, alla data del
30.10.2002, omesso la nomina ed il tesseramento del medico Responsabile
Sanitario, imposto alle Leghe Professionistiche dall'art.44 delle N.O.I.F. Alla società
F.C. Treviso S.r.l. é stata contestata, ai sensi dell'art.2 co.4° del Codice di Giustizia
Sportiva, la responsabilità diretta in ordine all'addebito contestato al presidente.
Con memoria inoltrata a questa Commissione il 10.3.2003 la società ha
respinto l'addebito mossole, sostenendo di avere il 6.11.2002 provveduto
all'indicazione del Responsabile Sanitario dott. Dino Munarolo e contestando che la
data del 30.10.2002 fissato dalla Procura Federale rappresentasse un termine di
decadenza per il suddetto adempimento.
All'odierna riunione, la Procura Federale ha concluso per l'affermazione di
responsabilità della società e del suo presidente.
All'esito del dibattito ritiene la Commissione che l'asssunto accusatorio sia
fondato: e infatti, risulta dagli atti che alla data del 30.10.2002, fissata per il controllo
della situazione di inadempienza in cui versavano alcune società, la società F.C.
Treviso S.r.l. non aveva provveduto alla nomina e al tesseramento per la stagione
sportiva 2002-2003 del medico Responsabile Sanitario, imposto dalla normativa
sopra citata.
La tesi difensiva della irrilevanza del termine del 30.10.2002 é priva di
fondamento, in quanto l'obbligo della nomina e del tesseramento del medico
Responsabile Sanitario sussiste sin dall'inizio della stagione sportiva e nella
fattispecie tale obbligo non era stato adempiuto, come emerge dalla stessa memoria
difensiva nella quale si precisa che la nomina e il tesseramento del Responsabile
Sanitario é avvenuto in data 6.11.2002.
Ciò premesso, va precisato che la società F.C. Treviso S.r.l., come risulta dalla
scheda dell'Ufficio Tesseramenti di questa Lega, dopo pochi giorni ha ovviato alla
inadempienza, tesserando il dott. Munarolo come Responsabile Sanitario.
Considerato il breve ritardo imputabile, appare sanzione adeguata la ammenda
di 250,00 euro tanto per il presidente quanto per la società.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di irrogare al presidente Ettore Setten e alla società F.C. Treviso S.r.l. la ammenda
di 250,00 euro ciascuno.
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