Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ Comunicato ufficiale del 19/03/03 n. 193 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ VITERBESE CALCIO ’90 S.R.L. E DEL SUO AMMINISTRATORE UNICO (ALL’EPOCA DEI FATTI) LINO FLOREANI.

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ Comunicato ufficiale del 19/03/03 n. 193 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ VITERBESE CALCIO '90 S.R.L. E DEL SUO AMMINISTRATORE UNICO (ALL’EPOCA DEI FATTI) LINO FLOREANI. Su deferimento della Procura Federale della F.I.G.C. è stata contestata, a Lino Floreani, amministratore unico all’epoca dei fatti della società Viterbese Calcio `90 S.r.l., la violazione di cui agli artt. 1 comma 1 e 2 comma del Codice di Giustizia Sportiva, per avere alla data del 30 ottobre 2002, omesso la nomina ed il tesseramento del Medico Responsabile Sanitario, imposto alle Leghe Professionistiche dall'art. 44 delle N.O.I.F.; .ai sensi dell'art. 2 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, alla società è stata contestata la responsabilità diretta in ordine all'addebito contestato al suo presidente. All'esito dell'odierna, riunione, e avuto riguardo alle richieste del Rappresentante della Procura Federale e alla appassionata difesa svolta nell'interesse della società, ritiene la Commissione che l'assunto accusatorio sia fondato. Infatti, risulta dagli atti che alla data del 30 ottobre 2002 la società non aveva provveduto alla nomina e ai tesseramento del Medico Responsabile Sanitario, imposto dalla disposizione in preceda indicata. Precisato che non rilevano in proposito i mutamenti societari, si ritiene sanzione congrua per l'amministratore e per la società l'ammenda di 250 euro. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di irrogare all'amministratore unico all’epoca dei fatti Lino Floreali e .alla società Viterbese Calcio '90 S.r.l. l'ammenda di 250,00 euro ciascuno.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it