Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ Comunicato ufficiale del 19/03/03 n. 193 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ OLBIA CALCIO S.R.L. E DEL SUO DIRIGENTE CRISTIANO PUTZU.

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ Comunicato ufficiale del 19/03/03 n. 193 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ OLBIA CALCIO S.R.L. E DEL SUO DIRIGENTE CRISTIANO PUTZU. Su deferimento operato dalla Procura Federale della F.I.G.C., é stata contestata a Cristiano Putzu, dirigente legale rappresentante della società Olbia Calcio S.r.l., la violazione di cui agli artt.l co.l° e 2 co.l° del Codice di Giustizia Sportiva per avere, alla data del 30.10.2002, omesso la nomina ed il tesseramento del medico Responsabile Sanitario, imposto alle Leghe Professionistiche dall'art.44 delle N.O.I.F. Alla società Olbia Calcio S.r.l. é stata contestata, ai sensi dell'art. 2 co.4° del Codice di Giustizia Sportiva, la responsabilità diretta in ordine all'addebito contestato al presidente. Con memorie dell'8.3.2003 la società e il suo legale rappresentante si sono difesi adducendo che l'inadempienza sarebbe derivata dalle difficoltà organizzative incontrate nella prima fase del passaggio nel campionato professionistico, nonché dalla obbiettiva difficoltà di reperire un sanitario idoneo ad assolvere alle funzioni di Responsabile Sanitario ed ha aggiunto di aver poi proceduto alla nomina e al tesseramento del dott. Michelangelo Ragaglia per le suddette funzioni di Responsabile Sanitario. All'esito dell'odierna riunione e delle richieste della Procura Federale ritiene la Commissione che l'assunto accusatorio sia fondato: e infatti, risulta dagli atti che alla data del 30.10. 2002 la società non aveva provveduto alla nomina e al tesseramento del medico Responsabile Sanitario, imposto dalla normativa sopra citata. Peraltro, alla data odierna l'inadempienza é stata sanata, come risulta dalla allegata scheda dell'Ufficio Tesseramenti: ed infatti la società, dopo l'addebito rivoltole dalla Lega di Serie C ha provveduto a segnalare la avvenuta nomina del Ragaglia, per cui va sanzionata soltanto la ritardata nomina. Valutato il breve ritardo, nonché la situazione di fatto evidenziata nella memoria, si stima equo adottare tanto per il presidente quanto per la società la tenue ammenda di 250,00 euro. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di irrogare al legale rappresentante Cristiano Putzu e alla società Olbia Calcio S.r.l. la ammenda di 250,00 euro ciascuno.
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