Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ Comunicato ufficiale del 19/03/03 n. 193 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ U.S. PRO VERCELLI CALCIO S.R.L. E DEL SUO PRESIDENTE (ALL’EPOCA DEI FATTI) BARTOLOMEO PRUNELLI.

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ Comunicato ufficiale del 19/03/03 n. 193 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ U.S. PRO VERCELLI CALCIO S.R.L. E DEL SUO PRESIDENTE (ALL’EPOCA DEI FATTI) BARTOLOMEO PRUNELLI. Su deferimento operato dalla Procura Federale della F.I.G.C., é stata contestata a Bartolomeo Prunelli, presidente della società U.S. Pro Vercelli Calcio S.r.l., la violazione di cui agli artt. l co.l° e 2 co.l° del Codice di Giustizia Sportiva per avere alla data del 30.10.2002 omesso la nomina e il tesseramento del medico Responsabile Sanitario imposto alle Leghe Professionistiche dall'art. 44 delle N.O.I.F. Alla società U.S. Pro Vercelli Calcio S.r.l. é stata contestata, ai sensi dell'art. 2 co.4° del Codice di Giustizia Sportiva, la responsabilità diretta in ordine all'addebito contestato al suo presidente. Con memoria del 27.12.2002 la società ha chiesto il proscioglimento, deducendo che per mero errore sull'apposito modulo non era stata barrata la casella relativa al Responsabile Sanitario ed ha poi aggiunto che in data anteriore al 30.10.2002 ha però fornito chiarimenti al Settore Tecnico ed ha comunicato che la funzione di medico Responsabile Sanitario, specializzato in medicina dello sport, era stata assegnata al dott. Fabio Francese. All'esito della odierna riunione, la Procura Federale ha concluso per la affermazione di responsabilità della società e del presidente, chiedendo per entrambi l'irrogazione della sanzione di 500,00 euro. Dopo il dibattimento ritiene la Commissione che l'assunto accusatorio sia fondato, secondo le esatte considerazioni esposte dal rappresentante della Procura Federale. Va premesso che la data del 30.10.2002, riportata dal deferimento, non rappresenta il discrimine per valutare l'adempimento o meno della norma di cui all'art.44 delle N.O.I.F.: tale data venne fissata soltanto per compiere una disamina della posizione di alcune società sportive che non risultavano in regola per il Settore Tecnico. E' vero che la Pro Vercelli aveva notiziato in data anteriore al 30.10.2002 sia il Settore Tecnico sia la Lega della nomina e del dott. Francese, ma l'obbligo della nomina e del tesseramento sussisteva sin dall'inizio della stagione sportiva 2002-2003, e cioé da epoca anteriore ai chiarimenti forniti dalla società U.S. Pro Vercelli S.r.l. al Settore Tecnico il 30.9.2002. Peraltro nella specie la omissione é stata sanata in data 5.11.2002, come risulta dalla scheda dell'Ufficio Tesseramenti di questa Lega, per cui si deve soltanto sanzionare il ritardato adempimento delle prescrizioni dell'art.44 delle N.O.I.F.. Valutato il breve periodo di inadempimento, si stima equo irrogare alla società e al presidente l'ammenda di 250,00 euro ciascuno. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di infliggere al presidente Bartolomeo Prunelli e alla società U.S. Pro Vercelli Calcio S.r.l. l'ammenda di 250,00 euro ciascuno.
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