Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ Comunicato ufficiale del 19/03/03 n. 193 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ U.S. RAGUSA S.R.L. E DEL SUO PRESIDENTE GIUSEPPE ANTOCI.

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ Comunicato ufficiale del 19/03/03 n. 193 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ U.S. RAGUSA S.R.L. E DEL SUO PRESIDENTE GIUSEPPE ANTOCI. Su deferimento operato dalla Procura Federale della F.I.G.C., é stata contestata a Giuseppe Antoci, presidente della società U.S. Ragusa Calcio S.r.l., la violazione di cui agli artt. l co.l° e 2 co.l° del Codice di Giustizia Sportiva per avere, alla data del 30.10.2002, omesso la nomina ed il tesseramento del medico Responsabile Sanitario, imposto alle Leghe Professionistiche dall'art.44 delle N.O.I.F. Alla società U.S. Ragusa Calcio S.r.l. é stata contestata, ai sensi dell'art. 2 co.4° del Codice di Giustizia Sportiva, la responsabilità diretta in ordine all'addebito contestato al presidente. Con memoria inoltrata il 24.1.2003 la società si é difesa adducendo che l'inadempienza sarebbe derivata da difficoltà organizzative incontrate nella prima fase del passaggio nel campionato professionistico, nonché dalla obbiettiva difficoltà di reperire un sanitario idoneo ad assolvere alle funzioni di Responsabile Sanitario ed ha aggiunto di aver poi proceduto alla nomina e al tesseramento per le suddette funzioni del dott. Gioacchino Giudice. All'esito dell'odierna riunione e delle richieste della Procura Federale ritiene la Commissione che l'assunto accusatorio sia fondato: e infatti, risulta dagli atti che alla data del 30.10. 2002 la società non aveva provveduto alla nomina e al tesseramento del medico Responsabile Sanitario, imposto dalla normativa sopra citata. Peraltro, alla data odierna l'inadempienza é stata sanata, come risulta dalla allegata scheda dell'Ufficio Tesseramenti: ed infatti la società, dopo l'addebito rivoltole dalla Lega di Serie C ha provveduto a segnalare la avvenuta nomina del dott. Giudice, per cui va sanzionata solo la ritardata nomina. Valutato il breve ritardo, nonché la situazione di fatto evidenziata nella memoria, si stima equo adottare tanto per il presidente quanto per la società la tenue ammenda di 250,00 euro. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di irrogare al presidente Giuseppe Antoci e alla società U.S. Ragusa Calcio S.r.l. la ammenda di 250,00 euro ciascuno
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