Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ Comunicato ufficiale del 26/03/03 n. 202 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE LUCA ZATTINI (A.C. CESENA S.P.A.).

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ Comunicato ufficiale del 26/03/03 n. 202 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE LUCA ZATTINI (A.C. CESENA S.P.A.). Su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. è stata contestata al calciatore Luca Zattini, tesserato per la società A.C. Cesena S.p.a., la violazione di cui all'art. 1, comma 1) del Codice di Giustizia Sportiva, per aver contravvenuto ai principi di lealtà , correttezza e probità sportiva a causa del mancato rispetto degli obblighi derivanti dall'incarico conferito all'agente di calciatori Vanni Puzzolo, rilasciando altro incarico all'agente Patrick Baldassari. Agli atti figurano i due mandati: il primo venne conferito il 19 dicembre 2002, con durata fino al 19 dicembre 2004; il secondo mandato risulta firmato il 3 febbraio 2003. Il calciatore, che ha fatto pervenire memoria difensiva, sostiene di aver firmato, rispetto al primo conferimento, un atto che lui riteneva essere "un preliminare di contratto eventualmente da confermare in seguito per la sua piena validità e la conseguente presentazione alla Commissione Agenti di Calciatori", e in ogni caso protesta la sua buona fede. All'odierna riunione è comparso solo il rappresentante del Procuratore Federale della F.I.G.C., avv. Federico Bagattini, che ha chiesto l'affermazione di responsabilità dell'incolpato, con irrogazione di 500,00 euro di ammenda. Ritiene la Commissione che la giustificazione addotta dall'interessato non abbia pregio, posto che vi è in atti un vero e proprio mandato a favore del Puzzolo e non vi è un atto di revoca. Pertanto, la violazione contestata sussiste, non potendosi dire rispettoso dei principi enunciati nell'art.1 comma 1) del Codice di Giustizia Sportiva il comportamento di cui sopra. Si stima sanzione congrua, ai sensi dell'art. 14 del Codice di Giustizia Sportiva, quella di 400,00 euro di ammenda. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di irrogare al calciatore Zattini Luca (A.C. Cesena S.p.a.) l'ammenda di 400,00 euro.
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