Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ Comunicato ufficiale del 28/05/03 n. 279 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELL’ALLENATORE SANTOSUOSSO PASQUALE E DELLA SOCIETA’ A.C. MESTRE S. S.R.L.-.

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ Comunicato ufficiale del 28/05/03 n. 279 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELL’ALLENATORE SANTOSUOSSO PASQUALE E DELLA SOCIETA’ A.C. MESTRE S. S.R.L.-. A seguito di deferimento effettuato dal Procuratore Federale si è contestato a: Pasquale Santosuosso, allenatore della società A.C. Mestre S. S.r.l. la violazione di cui agli artt. 1 comma 1) e 17 comma 7) del Codice di Giustizia Sportiva per essersi recato nello spogliatoio per svolgere funzioni di assistenza, durante l’intervallo della gara Mestre-Trento del 12/1/2003, nonostante tali funzioni fossero allo stesso inibite essendo oggetto di precedente provvedimento disciplinare di squalifica; alla società A.C. Mestre S. S.r.l. la violazione dell’art. 2 commi 3) e 4) del Codice di Giustiza Sportiva per responsabilità oggettiva in ordine agli addebiti contestati al suo allenatore. All’odierna riunione i soggetti deferiti vengono rappresentati dall’avv. Monica Fiorillo, mentre per la Procura Federale è presente l’avv. Mario Taddeucci Sassolini. Quest’ultimo giudicando ampiamente comprovata negli atti ufficiali la responsabilità dei deferiti richiede per l’allenatore Santosuosso la squalifica a tutto il 23/7/2003 e per la società A.C. Mestre S. S.r.l. l’ammenda di 500,00 euro. Il delegato dei deferiti sottolinea come l’ingresso negli spogliatoi dell’allenatore Santosuosso è stato motivato dalla volontà dello stesso di sottrarsi alle violente contestazioni nei suoi confronti da parte dei tifosi della Tribuna dello Stadio, luogo nel quale l’allenatore aveva assistito al primo tempo della partita. La Commissione concorda con la valutazione della Procura Federale circa l’acclarata responsabilità dei soggetti deferiti in ordine ai fatti contestati. Quanto alla sanzione da infliggere all’allenatore Santosuosso la Commissione ritiene che la squalifica normalmente comminata per simili circostanze avrebbe nel caso in esame un peso sanzionatorio eccessivo, in quanto impedirebbe al suo destinatario di partecipare alle gare di Play-Out il cui peso specifico è certamente superiore a quello di una partita della stagione regolare. Se poi si considera che i fatti contestati risalgono al 12 gennaio 2003 le considerazioni di cui irrorarsi appaiono oltremodo giustificate. In conseguenza di tali valutazioni la Commissione giudica appropriata la sanzione dell’ammenda di 500,00 euro per l’allenatore Santosuosso e di 500,00 euro per la società A.C. Mestre S. S.r.l.-. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di irrogare all’allenatore Santosuosso Pasquale ed alla società A.C. Mestre S. S.r.l. la sanzione di 500,00 euro di ammenda ciascuno.
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