Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ Comunicato ufficiale del 28/05/03 n. 279 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELL’ALLENATORE SANTOSUOSSO PASQUALE E DELLA SOCIETA’ A.C. MESTRE S. S.R.L.-.
Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“
Comunicato ufficiale del 28/05/03 n. 279 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO
DELL’ALLENATORE SANTOSUOSSO PASQUALE E DELLA SOCIETA’ A.C.
MESTRE S. S.R.L.-.
A seguito di deferimento effettuato dal Procuratore Federale si è contestato a:
Pasquale Santosuosso, allenatore della società A.C. Mestre S. S.r.l. la violazione di
cui agli artt. 1 comma 1) e 17 comma 7) del Codice di Giustizia Sportiva per essersi
recato nello spogliatoio per svolgere funzioni di assistenza, durante l’intervallo della
gara Mestre-Trento del 12/1/2003, nonostante tali funzioni fossero allo stesso inibite
essendo oggetto di precedente provvedimento disciplinare di squalifica; alla società
A.C. Mestre S. S.r.l. la violazione dell’art. 2 commi 3) e 4) del Codice di Giustiza
Sportiva per responsabilità oggettiva in ordine agli addebiti contestati al suo
allenatore.
All’odierna riunione i soggetti deferiti vengono rappresentati dall’avv. Monica
Fiorillo, mentre per la Procura Federale è presente l’avv. Mario Taddeucci Sassolini.
Quest’ultimo giudicando ampiamente comprovata negli atti ufficiali la
responsabilità dei deferiti richiede per l’allenatore Santosuosso la squalifica a tutto il
23/7/2003 e per la società A.C. Mestre S. S.r.l. l’ammenda di 500,00 euro.
Il delegato dei deferiti sottolinea come l’ingresso negli spogliatoi dell’allenatore
Santosuosso è stato motivato dalla volontà dello stesso di sottrarsi alle violente
contestazioni nei suoi confronti da parte dei tifosi della Tribuna dello Stadio, luogo nel
quale l’allenatore aveva assistito al primo tempo della partita.
La Commissione concorda con la valutazione della Procura Federale circa
l’acclarata responsabilità dei soggetti deferiti in ordine ai fatti contestati.
Quanto alla sanzione da infliggere all’allenatore Santosuosso la Commissione
ritiene che la squalifica normalmente comminata per simili circostanze avrebbe nel
caso in esame un peso sanzionatorio eccessivo, in quanto impedirebbe al suo
destinatario di partecipare alle gare di Play-Out il cui peso specifico è certamente
superiore a quello di una partita della stagione regolare. Se poi si considera che i fatti
contestati risalgono al 12 gennaio 2003 le considerazioni di cui irrorarsi appaiono
oltremodo giustificate.
In conseguenza di tali valutazioni la Commissione giudica appropriata la
sanzione dell’ammenda di 500,00 euro per l’allenatore Santosuosso e di 500,00 euro
per la società A.C. Mestre S. S.r.l.-.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di irrogare all’allenatore Santosuosso Pasquale ed alla società A.C. Mestre S. S.r.l. la
sanzione di 500,00 euro di ammenda ciascuno.
Share the post "Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ Comunicato ufficiale del 28/05/03 n. 279 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELL’ALLENATORE SANTOSUOSSO PASQUALE E DELLA SOCIETA’ A.C. MESTRE S. S.R.L.-."