Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ Comunicato ufficiale del 30/04/03 n. 243 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE STAGIONE SPORTIVA 2001-2002 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI SARTORI GIOVANNI (DIRETTORE SPORTIVO CHIEVO VERONA A.C.), SANTIN SIMONE (ATTUALMENTE TESSERATO A.C. MANTOVA S.R.L.), PERETTI SIMONE (ATTUALMENTE TESSERATO U.S. VIRTUS DAL COLLE F.S.) E DELLA SOCIETA’ CHIEVO VERONA A.C. S.R.L.-.
Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“
Comunicato ufficiale del 30/04/03 n. 243 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
STAGIONE SPORTIVA 2001-2002
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI SARTORI
GIOVANNI (DIRETTORE SPORTIVO CHIEVO VERONA A.C.), SANTIN SIMONE
(ATTUALMENTE TESSERATO A.C. MANTOVA S.R.L.), PERETTI SIMONE
(ATTUALMENTE TESSERATO U.S. VIRTUS DAL COLLE F.S.) E DELLA SOCIETA’
CHIEVO VERONA A.C. S.R.L.-.
Su deferimento del Procuratore Federale, Giovanni Sartori, Simone Santin,
Simone Peretti e la società Chievo Verona A.C. S.r.l. venivano chiamati a rispondere
per aver in concorso fra di loro e nelle rispettive qualifiche sopra evidenziate,
predisposto una convenzione con il Giorgine Calcio S.p.a. con la quale si simulava
fra le parti una comproprietà dei due calciatori, al fine di eludere i limiti imposti
dall’art.38 del Regolamento della Lega Professionisti Serie C e di acquisire da parte
della società Giorgione un premio di valorizzazione non dovuto perché inesistente;
alla società Chievo Verona A.C. S.r.l. la violazione di cui all’art.2 comma 3) del
Codice di Giustizia Sportiva, per responsabilità oggettiva in relazione ai fatti
addebitati ai suoi tesserati.
Con memoria depositata nelle forme e nei termini di rito, la società Chievo
Verona A.C. S.r.l. chiedeva il proscioglimento in relazione ai fatti oggetto del
deferimento ed in subordine declaratoria di prescrizione.
Disposto supplemento istruttorio consistito nell'acquisizione delle dichiarazioni
del curatore fallimentare della società Giorgione Calcio S.p.a., dottor Rossetti, e dalla
testimonianza del collaboratore dell'Ufficio Indagini Biagio Martino, il procedimento
veniva discusso alla riunione del 24 aprile 2003, alla quale erano presenti il
Procuratore Federale avv. Mario Taddeucci Sassolini, avv. Marco Bisogno
rappresentante della società Chievo Verona A.C. S.r.l. che concludevano come da
verbale di udienza.
Il deferimento trae origine da una comunicazione del curatore fallimentare
della società Giorgine Calcio S.p.a., dottor Gianbattista Rossetti, alla Procura
Federale della F.I.G.C., che riferiva come egli, nel corso della propria attività di
ufficio, era venuto a conoscenza di un contratto stipulato dalia società fallita con la
società Chiedo Verona S.r.l. nel quale si dava atto del trasferimento a titolo di
comproprietà dei calciatori Santin e Peretti dal Chievo Verona al Giorgione e da
ritenersi, a suo avviso, simulato.
La comunicazione in argomento determinava accertamenti dell'Ufficio indagini,
che concludeva riferendo come gli odierni deferiti avevano sottoscritto una scrittura
privata con la quale veniva simulata tra le parti (Chievo Verona S.r.l. e Giorgione
Calcio S.p.a.) una comproprietà relativamente ai calciatori Santin e Peretti, e ciò al
fine di eludere i limiti imposti dall'art. 38 del Regolamento della Lega Professionisti
Serie C.
Il Sartori riferiva che tanto fu convenuto tra le società in argomento al fine di
consentire al Giorgione di impiegare i calciatori nel campionato di appartenenza ed al
Chievo di tentarne una valorizzazione, riconoscendo al Giorgione il relativo premio.
Il curatore del fallimento nelle ulteriori dichiarazioni riferiva di non aver avuto
alcuna collaborazione dai dirigenti della fallita società Giorgione e di aver così
"interpretato" lo scritto richiamato secondo il contenuto del medesimo e precisava
che, avendo poi rinvenuto presso la Lega Professionisti Serie C il tabulato da cui
risulta la comproprietà dei calciatori Santin e Peretti tra le due società, Chievo
Verona S.r.l. e Giorgione Calcio S.p.a., la sua prima interpretazione poteva ritenersi
dubbia.
Ed invero la Commissione osserva che non é stato mai rinvenuto dal curatore
del fallimento, ausiliario del Giudice ed in possesso dei penetranti poteri
riconosciutigli dal RD 16 marzo 1942, n. 267 quale pubblico ufficiale ausiliario del
Giudice, il presunto contratto dissimulato, ditalché quella affacciata dal Rossetti
rimane null'altro che una mera ipotesi, smentita dalle risultanze documentali esistenti
presso la segreteria della Lega Professionisti Serie C.
Le dichiarazioni rese dal Sartori non risultano riscontrate infatti dal
rinvenimento del necessario documento avente natura di contro dichiarazione, in
assenza del quale non può in alcun modo ritenersi, ad avviso della Commissione,
che il richiamato accordo tra le due società possa qualificarsi simulato.
Va poi rilevato che nessun danno é stato dimostrato in capo alla società fallita;
la Commissione ritiene pertanto di prosciogliere dall'addebito i tesserati e la società
deferiti, non risultando lo stesso provato nei suoi elementi oggettivi.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di prosciogliere il sig. Sartori Giovanni, i calciatori Santin Simone e Peretti Simone e
la società Chievo Verona A.C. S.r.l.-.
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