Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ Comunicato ufficiale del 30/04/03 n. 243 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE STAGIONE SPORTIVA 2001-2002 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI SARTORI GIOVANNI (DIRETTORE SPORTIVO CHIEVO VERONA A.C.), SANTIN SIMONE (ATTUALMENTE TESSERATO A.C. MANTOVA S.R.L.), PERETTI SIMONE (ATTUALMENTE TESSERATO U.S. VIRTUS DAL COLLE F.S.) E DELLA SOCIETA’ CHIEVO VERONA A.C. S.R.L.-.

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ Comunicato ufficiale del 30/04/03 n. 243 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE STAGIONE SPORTIVA 2001-2002 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI SARTORI GIOVANNI (DIRETTORE SPORTIVO CHIEVO VERONA A.C.), SANTIN SIMONE (ATTUALMENTE TESSERATO A.C. MANTOVA S.R.L.), PERETTI SIMONE (ATTUALMENTE TESSERATO U.S. VIRTUS DAL COLLE F.S.) E DELLA SOCIETA’ CHIEVO VERONA A.C. S.R.L.-. Su deferimento del Procuratore Federale, Giovanni Sartori, Simone Santin, Simone Peretti e la società Chievo Verona A.C. S.r.l. venivano chiamati a rispondere per aver in concorso fra di loro e nelle rispettive qualifiche sopra evidenziate, predisposto una convenzione con il Giorgine Calcio S.p.a. con la quale si simulava fra le parti una comproprietà dei due calciatori, al fine di eludere i limiti imposti dall’art.38 del Regolamento della Lega Professionisti Serie C e di acquisire da parte della società Giorgione un premio di valorizzazione non dovuto perché inesistente; alla società Chievo Verona A.C. S.r.l. la violazione di cui all’art.2 comma 3) del Codice di Giustizia Sportiva, per responsabilità oggettiva in relazione ai fatti addebitati ai suoi tesserati. Con memoria depositata nelle forme e nei termini di rito, la società Chievo Verona A.C. S.r.l. chiedeva il proscioglimento in relazione ai fatti oggetto del deferimento ed in subordine declaratoria di prescrizione. Disposto supplemento istruttorio consistito nell'acquisizione delle dichiarazioni del curatore fallimentare della società Giorgione Calcio S.p.a., dottor Rossetti, e dalla testimonianza del collaboratore dell'Ufficio Indagini Biagio Martino, il procedimento veniva discusso alla riunione del 24 aprile 2003, alla quale erano presenti il Procuratore Federale avv. Mario Taddeucci Sassolini, avv. Marco Bisogno rappresentante della società Chievo Verona A.C. S.r.l. che concludevano come da verbale di udienza. Il deferimento trae origine da una comunicazione del curatore fallimentare della società Giorgine Calcio S.p.a., dottor Gianbattista Rossetti, alla Procura Federale della F.I.G.C., che riferiva come egli, nel corso della propria attività di ufficio, era venuto a conoscenza di un contratto stipulato dalia società fallita con la società Chiedo Verona S.r.l. nel quale si dava atto del trasferimento a titolo di comproprietà dei calciatori Santin e Peretti dal Chievo Verona al Giorgione e da ritenersi, a suo avviso, simulato. La comunicazione in argomento determinava accertamenti dell'Ufficio indagini, che concludeva riferendo come gli odierni deferiti avevano sottoscritto una scrittura privata con la quale veniva simulata tra le parti (Chievo Verona S.r.l. e Giorgione Calcio S.p.a.) una comproprietà relativamente ai calciatori Santin e Peretti, e ciò al fine di eludere i limiti imposti dall'art. 38 del Regolamento della Lega Professionisti Serie C. Il Sartori riferiva che tanto fu convenuto tra le società in argomento al fine di consentire al Giorgione di impiegare i calciatori nel campionato di appartenenza ed al Chievo di tentarne una valorizzazione, riconoscendo al Giorgione il relativo premio. Il curatore del fallimento nelle ulteriori dichiarazioni riferiva di non aver avuto alcuna collaborazione dai dirigenti della fallita società Giorgione e di aver così "interpretato" lo scritto richiamato secondo il contenuto del medesimo e precisava che, avendo poi rinvenuto presso la Lega Professionisti Serie C il tabulato da cui risulta la comproprietà dei calciatori Santin e Peretti tra le due società, Chievo Verona S.r.l. e Giorgione Calcio S.p.a., la sua prima interpretazione poteva ritenersi dubbia. Ed invero la Commissione osserva che non é stato mai rinvenuto dal curatore del fallimento, ausiliario del Giudice ed in possesso dei penetranti poteri riconosciutigli dal RD 16 marzo 1942, n. 267 quale pubblico ufficiale ausiliario del Giudice, il presunto contratto dissimulato, ditalché quella affacciata dal Rossetti rimane null'altro che una mera ipotesi, smentita dalle risultanze documentali esistenti presso la segreteria della Lega Professionisti Serie C. Le dichiarazioni rese dal Sartori non risultano riscontrate infatti dal rinvenimento del necessario documento avente natura di contro dichiarazione, in assenza del quale non può in alcun modo ritenersi, ad avviso della Commissione, che il richiamato accordo tra le due società possa qualificarsi simulato. Va poi rilevato che nessun danno é stato dimostrato in capo alla società fallita; la Commissione ritiene pertanto di prosciogliere dall'addebito i tesserati e la società deferiti, non risultando lo stesso provato nei suoi elementi oggettivi. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di prosciogliere il sig. Sartori Giovanni, i calciatori Santin Simone e Peretti Simone e la società Chievo Verona A.C. S.r.l.-.
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