Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ Comunicato ufficiale dell’05/02/03 n. 151 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE A CARICO DEL CALCIATORE MALAFRONTE LUIGI E DELLA SOCIETA’ F.C. SPORTING BENEVENTO S.R.L..
Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“
Comunicato ufficiale dell’05/02/03 n. 151 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE A CARICO DEL
CALCIATORE MALAFRONTE LUIGI E DELLA SOCIETA’ F.C. SPORTING
BENEVENTO S.R.L..
Su deferimento del Collegio Arbitrale (C.U. n. 38/C.A. del 8/6/2002) si
contesta al calciatore Malafronte Luigi ed alla società F.C. Sporting
Benevento S.R.L. la violazione dell'art. 94 delle N.O.I.F. per aver tra di loro
sottoscritto accordi che prevedono compensi in contrasto con le norme
regolamentari e federali ed aver riscosso il primo e corrisposto la seconda
compensi extracontratto.
I fatti fanno riferimento ad un asserito mancato pagamento di un
assegno tornato insoluto e relativo alle prestazioni sportive del calciatore per
la stagione 2000-2001.
Sulla vicenda, il Collegio Arbitrale aveva rimesso gli atti alla
Commissione Disciplinare per gli adempimenti di competenza.
Alla riunione odierna sono presenti l'avv. Raffaele lammarino per il
Malafronte e l'avv. Eduardo Chiacchio per la società F.C. Sporting Benevento
S.R.L..
Nel proprio intervento il primo si rifa alla memoria difensiva già prodotta
presso la Commissione Disciplinare e che in sostanza sottolinea come il
comportamento del calciatore, che aveva sottoscritto la quietanza liberatoria,
non sia da sanzionare in quanto non ravviserebbe un rapporto di tipo diverso
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da quello correttamente intrapreso. Tra l’altro il Collegio lo ha solo ritenuto
presunto ed eventuale. A tal fine richiede il proscioglimento del calciatore.
Nella sua esposizione l'avv. Chiacchio, analogamente, sottolinea come non
sia intercorsa alcuna intesa anticontrattuale e che la società ha mai
corrisposto fuori busta. In sostanza quanto corrisposto e quietanzato
corrisponde a quanto contrattualmente previsto.
Tanto premesso richiede il proscioglimento della società.
Questa Commissione Disciplinare sulla base degli atti così come
disponibili ritiene che manchino elementi documentali per individuare e
sanzionare comportamenti contrari alla regola della correttezza prescritta dal
codice di giustizia sportiva.
Per quanto sopra la Commissione
d e l i b e r a
di prosciogliere il calciatore Malafronte Luigi e la società F.C. Sporting
Benevento S.R.L..
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