Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ Comunicato ufficiale dell’05/02/03 n. 152 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE ISTANZA DEL SIG. RAFFAELE AURIEMMA PER OTTENERE, A NORMA DEL NUOVO TESTO DELL’ART. 21 DELLE N.O.I.F., IL RICONOSCIMENTO DELLA TEMPORANEITA’ DELLA SANZIONE DELLA PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C. INFLITTAGLI IN RELAZIONE AL FALLIMENTO DELLA SOCIETA’ GIORGIONE CALCIO S.P.A..

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ Comunicato ufficiale dell’05/02/03 n. 152 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE ISTANZA DEL SIG. RAFFAELE AURIEMMA PER OTTENERE, A NORMA DEL NUOVO TESTO DELL’ART. 21 DELLE N.O.I.F., IL RICONOSCIMENTO DELLA TEMPORANEITA’ DELLA SANZIONE DELLA PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C. INFLITTAGLI IN RELAZIONE AL FALLIMENTO DELLA SOCIETA’ GIORGIONE CALCIO S.P.A.. Il sig. Raffaele Auriemma ha proposto reclamo per chiedere la revisione del provvedimento disciplinare mediante il quale gli era stata comminata da questa Commissione (C.U. n.56/C del 2/11/2000) la sanzione della preclusione a ricoprire la carica di dirigente e ad assumere responsabilità di rapporti nell'ambito dell'attività sportiva organizzata dalla F.I.G.C. ai sensi dell'art.21, comma 3° delle N.O.I.F. quale conseguenza della dichiarazione di fallimento della società "Giorgione Calcio Spa", allora partecipante al campionato di Serie C2, della quale era Presidente. Il ricorrente ricorda che nel luglio 2002 è stato modificato l'art.21 delle N.O.I.F. nei senso che sarebbe stata eliminata la sanzione perpetua trasformandola in temporanea in relazione all'art.14 del Codice Giustizia Sportiva. All'uopo fa riferimento alla pronuncia della Corte Federale (C.U. n.4/CF del 25/10/2002) emessa in dipendenza di suo esposto di analogo contenuto a quello dell'attuale suo reclamo, la quale ha dichiarato la propria incompetenza alla rideterminazione della sanzione in quanto competente sarebbe questa Commissione quale Giudice che l'aveva irrogata. Nel merito il reclamante pone in rilievo che egli rivestiva solo nominalmente la carica di Presidente della società Giorgione e di non aver mai posto in essere atti di amministrazione, sia per la giovane età (20 anni) e inesperienza in proposito, sia perchè di fatto era stato preposto a tale incarico da suo padre al quale non aveva potuto opporre rifiuto. Chiede quindi che, tenuto conto di tali circostanze, del fatto che sarebbe ancora pendente la causa di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento per l'asserito difetto dei presupposti, del fatto inoltre che essendo calciatore gli viene impedito di proseguire l'attività sportiva precedentemente esplicata, venga ridimensionata la sanzione in modo tale da consentirgli la ripresa dell'attività sportiva. Osserva preliminarmente la Commissione che la propria competenza a deliberare non può formare oggetto di valutazione diversa da quella stabilita dalla Corte Federale a seguito della pronuncia sopra ricordata. Ciò posto ritiene che la richiesta di revisione della sanzione originariamente inflitta all'Auriemma meriti accoglimento a seguito dello jus superveniens, ossia della sopravvenuta modifica dell'art.21 delle N.O.I.F., per cui, in relazione anche al disposto di cui all'art.14 del Codice di Giustizia Sportiva, la pena precedentemente inflitta a carattere di perpetuità, va rideterminata in temporanea tenuto presente che il massimo edittale è ora di cinque anni. Tenuto conto delle circostanze rappresentate dal ricorrente, in particolare della giovane età e del desiderio di riprendere i rapporti con la F.I.G.C. mediante il ritesseramento quale calciatore per proseguire l'attività sportiva precedentemente esercitata, nonchè della congruità del periodo già scontato, visti gli art.21 delle N.O.I.F. e 14 del Codice di Giustizia Sportiva. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di ridurre la sanzione a 25 mesi di inibizione temporanea a svolgere attività di dirigente, ad avere responsabilità nell'ambito dell'attività sportiva organizzata della F.I.G.C., dovendosi ritenere scomputabile ai fini dell'esecuzione della nuova sanzione il periodo già scontato in precedenza che ha avuto inizio sanzione dal 2/12/2000. La tassa del reclamo ove versata va restituita.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it