Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ Comunicato ufficiale dell’05/03/03 n. 180 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DELLA SOCIETA’ FERMANA CALCIO S.P.A. E DEL CALCIATORE MACRI’ GIANLUCA.
Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“
Comunicato ufficiale dell’05/03/03 n. 180 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A
CARICO DELLA SOCIETA’ FERMANA CALCIO S.P.A. E DEL CALCIATORE
MACRI’ GIANLUCA.
Su deferimento della Presidenza della Lega Professionisti Serie C si è
contestato al calciatore Macrì Gianluca, tesserato per la società Fermana Calcio
S.p.a., ed alla società Fermana Calcio S.p.a. la violazione di cui all’art.76 commi 2 e
3 delle N.O.I.F. e dell’art. 34 del Regolamento di Lega perché il detto calciatore non
si presentava alla convocazione disposta per il giorno 11 novembre 2002 in
occasione della disputa della gara del Torneo “A.A Mirop Cup” Ed. 2002/2003 ITALIA
“C” – CROAZIA Under 20 giocatore poi utilizzato in occasione della gara Fermana-
Martina del 17 novembre 2002.
All’odierna riunione si è presentato il Presidente della società , sig. Battaglioni
Giacomo, che ha insistito su quanto riportato nella memoria difensiva ed in
particolare sul fatto che il medico della società , dottor Mendozzi, “aveva concordato
telefonicamente con il medico della rappresentativa, l’inutilità del trasferimento del
calciatore e che lo stesso rimanesse fermo per la cura del caso, stante la contrattura
riportata nella gara Viterbese-Fermana del 10/11/2002”. Dichiarava altresì che non
c’era alcuna responsabilità da parte del calciatore che non aveva risposto alla
convocazione su precisa disposizione della società , stante quanto concordato con il
medico della rappresentativa.
La Commissione ha chiesto al dottor Munari Luigi medico della rappresentativa
di confermare quanto asserito dalla società . Questi però, nella sua dichiarazione,in
atti, ha negato d’aver concordato con il medico della società di non far partecipare il
calciatore Macrì ed anzi ha affermato di aver fatto presente l’obbligo che questi
aveva di sottoporsi alla sua visita.
Dalla detta dichiarazione, dalla partecipazione del calciatore Macrì alla gara
Fermana-Martina del 17/11/2002 la Commissione ritiene che sussista la
responsabilità della società Fermana Calcio S.p.a. e del calciatore in merito alla
violazione contestata.
Nei confronti di quest’ultimo, stante la dichiarazione di piena assunzione di
responsabilità da parte della società può irrogarsi la semplice sanzione
dell’ammenda.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di irrogare al calciatore Macrì Gianluca l’ammenda di 250,00 euro ed alla società
Fermana Calcio S.p.a. l’ammenda di 1.000,00 euro.
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