Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ Comunicato ufficiale dell’05/03/03 n. 180 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DELLA SOCIETA’ FERMANA CALCIO S.P.A. E DEL CALCIATORE MACRI’ GIANLUCA.

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ Comunicato ufficiale dell’05/03/03 n. 180 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DELLA SOCIETA’ FERMANA CALCIO S.P.A. E DEL CALCIATORE MACRI’ GIANLUCA. Su deferimento della Presidenza della Lega Professionisti Serie C si è contestato al calciatore Macrì Gianluca, tesserato per la società Fermana Calcio S.p.a., ed alla società Fermana Calcio S.p.a. la violazione di cui all’art.76 commi 2 e 3 delle N.O.I.F. e dell’art. 34 del Regolamento di Lega perché il detto calciatore non si presentava alla convocazione disposta per il giorno 11 novembre 2002 in occasione della disputa della gara del Torneo “A.A Mirop Cup” Ed. 2002/2003 ITALIA “C” – CROAZIA Under 20 giocatore poi utilizzato in occasione della gara Fermana- Martina del 17 novembre 2002. All’odierna riunione si è presentato il Presidente della società , sig. Battaglioni Giacomo, che ha insistito su quanto riportato nella memoria difensiva ed in particolare sul fatto che il medico della società , dottor Mendozzi, “aveva concordato telefonicamente con il medico della rappresentativa, l’inutilità del trasferimento del calciatore e che lo stesso rimanesse fermo per la cura del caso, stante la contrattura riportata nella gara Viterbese-Fermana del 10/11/2002”. Dichiarava altresì che non c’era alcuna responsabilità da parte del calciatore che non aveva risposto alla convocazione su precisa disposizione della società , stante quanto concordato con il medico della rappresentativa. La Commissione ha chiesto al dottor Munari Luigi medico della rappresentativa di confermare quanto asserito dalla società . Questi però, nella sua dichiarazione,in atti, ha negato d’aver concordato con il medico della società di non far partecipare il calciatore Macrì ed anzi ha affermato di aver fatto presente l’obbligo che questi aveva di sottoporsi alla sua visita. Dalla detta dichiarazione, dalla partecipazione del calciatore Macrì alla gara Fermana-Martina del 17/11/2002 la Commissione ritiene che sussista la responsabilità della società Fermana Calcio S.p.a. e del calciatore in merito alla violazione contestata. Nei confronti di quest’ultimo, stante la dichiarazione di piena assunzione di responsabilità da parte della società può irrogarsi la semplice sanzione dell’ammenda. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di irrogare al calciatore Macrì Gianluca l’ammenda di 250,00 euro ed alla società Fermana Calcio S.p.a. l’ammenda di 1.000,00 euro.
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