Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ Comunicato ufficiale dell’05/03/03 n. 180 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ GELA J.T. S.R.L. E DEL SIG. FRAGLICA EMANUELE (PRESIDENTE ALL’EPOCA DEI FATTI).

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ Comunicato ufficiale dell’05/03/03 n. 180 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ GELA J.T. S.R.L. E DEL SIG. FRAGLICA EMANUELE (PRESIDENTE ALL’EPOCA DEI FATTI). Su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. si è contestato a: Emanuele Fraglica, presidente all’epoca dei fatti della societa’ Gela J.T. S.r.l., la violazione dell’art. 1 comma 1° del Codice di Giustizia Sportiva per essere, durante la disputa della gara Gela J.T-Fermana dell’8/9/2002, entrato nel rettangolo di gioco senza averne diritto, ai sensi dell’art. 66 delle N.O.I.F., ed avere spintonato un calciatore della squadra ospite ed aver colpito con uno schiaffo un altro (Lillo Gianluca), e alla societa’ Gela J.T. S.r.l. la violazione di cui all’art. 2 comma 4° del Codice di Giustizia Sportiva per responsabilita’ diretta per le violazioni ascritte al suo presidente. All’odierna riunione è comparso l’avvocato Taddei Sassolini per la Procura Federale il quale ha chiesto di affermarsi la responsabilità e del presidente Fraglica e della società Gela e per il primo l’inibizione fino al 28 aprile 2003 e per la seconda l’ammenda di 2.500,00 euro. Nessuno è comparso per la società Gela; non è presente il sig. Fraglica. Dalla relazione dell’Ufficio Indagini, dalle dichiarazioni dei calciatori del Frosinone Calcio Musacco Andrea e Lillo Gianluca e del dirigente della stessa società Panucci Angelo Antonio ma soprattutto dalle dichiarazioni del Commissario di P.S. di Gela dr. Giudice Giovanni si rileva la fondatezza della violazione contestata che, considerata la personalità del tesserato (presidente della società), va adeguatamente sanzionata nei confronti dello stesso e nei confronti della società considerato che l’accesso nel rettangolo di gioco doveva essere a questi vietato non avendone diritto. Avuto riguardi dei fatti si ritiene adeguata l’inibizione fino al 28 aprile 2003 per Fraglica Emanuele e l’ammenda di 1.000,00 euro per la società. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di irrogare alla società Gela J.T. S.r.l. l’ammenda di 1.000,00 euro ed al sig. Fraglica Emanuele, presidente all’epoca dei fatti, l’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. (art. 14/e C.G.S.) fino a tutto il 28 aprile 2003.
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