Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ Comunicato ufficiale dell’13/11/02 n. 71 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE CAVALIERI PAOLO (TESSERATO F.C. PUTEOLANA S.R.L.) 71/259
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Comunicato ufficiale dell’13/11/02 n. 71 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL
CALCIATORE CAVALIERI PAOLO (TESSERATO F.C. PUTEOLANA S.R.L.)
71/259
Su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. è stata contestata al
calciatore Paolo Cavalieri, attualmente tesserato per la società Puteolana, la
violazione di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S., per aver contravvenuto ai principi
di lealtà, correttezza e probità sportiva a causa del mancato rispetto degli
obblighi derivanti dall’incarico conferito all’agente di calciatori Luciano
Ruggiero Malagnini, rilasciando altro incarico all’agente Peppino Tirri.
Agli atti figurano i due mandati: il primo venne conferito il 31 ottobre
2001, con durata fino al 31 marzo 2003, con previsione di rinnovo tacito di
anno in anno in difetto di disdetta e di revocabilità con obbligo per il calciatore
di risarcire i danni, salvo che la revoca sia dovuta a giusta causa; il secondo
mandato risulta firmato il 14 luglio 2002.
Il calciatore, che ha fatto pervenire memoria difensiva, non contesta i
fatti, ma protesta la sua buona fede, essendo stato convinto che il primo
incarico fosse scaduto il 31 marzo 2002 e avendo aspettato circa quattro mesi
prima di conferire il nuovo incarico.
All’odierna riunione è comparso solo il rappresentante del Procuratore
Federale della F.I.G.C., avv. Alessandro Avigliano, che ha chiesto
l’affermazione di responsabilità dell’incolpato, con irrogazione di € 700,00 di
ammenda.
Precisato che, con riferimento al primo mandato, il calciatore non ha
dato disdetta e non ha provveduto a revocare l’incarico, ritiene la
Commissione che la giustificazione addotta dall’interessato non abbia pregio,
non risultando plausibile un errore sulla data di scadenza, posto che, in ogni
caso, prima del secondo conferimento ben poteva essere riletto il mandato
precedente.
Benché non dedotto dall’interessato, ritiene la Commissione di dover
esplicitare che l’art. 24 del Regolamento per l’esercizio dell’attività di agente di
calciatori pubblicato in Roma il 22 novembre 2001 (Com. Uff. n. 81) stabilisce,
al quarto comma, che “decorso un anno dall’entrata in vigore del presente
regolamento tutti i rapporti instaurati, vigente il regolamento F.I.G.C. del 19
dicembre 1997, decadono di diritto”: pertanto, considerato che il nuovo
regolamento è entrato in vigore il 7 dicembre 2001, alla data del 14 luglio
2002 il rapporto instaurato con il primo agente (allora denominato “procuratore
sportivo”) conservava ancora validità, decadendo di diritto il 7 dicembre 2002.
In conclusione, la richiesta di proscioglimento avanzata dal deferito non
può essere accolta, perché il fatto integra la violazione contestata, non
potendosi dire rispettoso dei principi enunciati nell’art. 1, comma 1, del Codice
di Giustizia Sportiva il comportamento di cui sopra.
Si stima sanzione congrua, ai sensi dell’art. 14 C.G.S., quella di €
400,00 di ammenda.
Per questi motivi la Commissione
delibera
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