Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ Comunicato ufficiale dell’19/02/03 n. 163 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. FRANCESCO D’ANGELO, AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETA’ A.G. NOCERINA 1910 S.R.L. E DELLA SOCIETA’ A.G. NOCERINA 1910 S.R.L..
Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“
Comunicato ufficiale dell’19/02/03 n. 163 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. FRANCESCO
D’ANGELO, AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETA’ A.G. NOCERINA 1910 S.R.L.
E DELLA SOCIETA’ A.G. NOCERINA 1910 S.R.L..
Su deferimento operato dalla Procura Federale della F.I.G.C., é stata contestata a
Francesco D'Angelo, amministratore unico della A. G. Nocerina 1910 S.r.l. la violazione di
cui agli artt.1 co.1° e 2 co.1° del Codice di Giustizia Sportiva per avere alla data del
30.10.2002 omesso la nomina e il tesseramento del medico Responsabile Sanitario
imposto alle Leghe Professionistiche dall'art. 44 delle N.O.I.F.-. Alla società é stata
contestata, ai sensi dell'art.2 co.4° del Codice di Giustizia Sportiva, la responsabilità diretta
in ordine all'addebito contestato al suo presidente.
Con memoria inoltrata il 10.2.2003 la società si é difesa ed ha invocato il
proscioglimento, deducendo che il ritardo non era dipeso da incuria della dirigenza,
avendo la società tesserato il 20.9.2002 il dott. Giuseppe Tortora come Responsabile
Sanitario, idoneo a ricoprire anche l'incarico di medico sociale.
All'esito dell'odierna riunione, ritiene la Commissione che l'assunto accusatorio sia
fondato, in quanto dalla scheda trasmessa alla Commissione dall'Ufficio Tesseramenti
della Lega risulta che il regolare tesseramento del medico Responsabile Sanitario, idoneo
a svolgere anche la funzione di medico sociale in panchina, é avvenuto solo alla data del
18.11.2002, data nella quale è cessata l'inadempienza contestata.
Valutato il breve ritardo, é equo irrogare sia all'amministratore unico sia alla società
l'ammenda di 250,00 euro.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di irrogare all'amministratore unico Francesco D'Angelo e alla A. G. Nocerina 1910 S.r.l.
l'ammenda di 250,00 euro ciascuno.
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