Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ Comunicato ufficiale dell’19/02/03 n. 163 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. LUCIANO MOROSI, AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETA’ BRINDISI CALCIO S.R.L E DELLA SOCIETA’ BRINDISI CALCIO S.R.L..

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ Comunicato ufficiale dell’19/02/03 n. 163 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. LUCIANO MOROSI, AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETA’ BRINDISI CALCIO S.R.L E DELLA SOCIETA’ BRINDISI CALCIO S.R.L.. Su deferimento operato dalla Procura Federale della F.I.G.C., é stata contestata a Luciano Morosi, amministratore unico della società Brindisi Calcio S.r.l., la violazione di cui agli artt.1 co.1° e 2 co.1° del Codice di Giustizia Sportiva per avere alla data del 30.10.2002 omesso la nomina e il tesseramento del medico Responsabile Sanitario imposto alle Leghe Professionistiche dall'art. 44 delle N.O.I.F.-. Alla società Brindisi Calcio S.r.l. é stata contestata, ai sensi dell'art.2 co.4° del Codice di Giustizia Sportiva, la responsabilità diretta in ordine all'addebito contestato all'amministratore unico. Con memoria inoltrata alla Commissione la società ha sostenuto che la dirigenza, convinta che la nomina del dott. Alfredo Sterpini quale medico sociale fosse sufficiente essendo il suddetto specializzato in medicina dello sport, avrebbe successivamente formalizzato in data 6.11.2002 la nomina del suddetto professionista. All'esito dell'odierna riunione, nella quale il Procuratore Federale ha concluso per la condanna, ritiene la Commissione che l’assunto accusatorio sia fondato: ed infatti, risulta dagli atti che alla data del 30.10.2002 la società non aveva provveduto alla nomina e al tesseramento del Responsabile Sanitario, imposto dalla normativa sopra citata. Peraltro, l'inadempienza é stata sanata il 6.11.2002, come risulta dalla allegata scheda dell'Ufficio Tesseramenti della Lega: ed infatti, la società ha provveduto a formalizzare la nomina del professionista dott. Sterpini. Considerato il breve ritardo imputabile, nonché la situazione di fatto evidenziata nella memoria difensiva, appare sanzione adeguata tanto per il presidente quanto per la società l'ammenda di 250,00 euro. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di irrogare all'amministratore unico Luciano Morosi e alla società Brindisi Calcio S.r.l. l'ammenda di 250,00 euro ciascuno.
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