Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ Comunicato ufficiale dell’22/01/03 n. 136 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C CARICO DELL’ ALLENATORE TORRISI FORTUNATO E DELLA SOCIETA’ A.S. ACIREALE S.R.L..
Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“
Comunicato ufficiale dell’22/01/03 n. 136 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE DELLA LEGA
PROFESSIONISTI SERIE C CARICO DELL’ ALLENATORE TORRISI
FORTUNATO E DELLA SOCIETA’ A.S. ACIREALE S.R.L..
Su deferimento del Collegio Arbitrale della Lega Professionisti Serie C
veniva contestato al calciatore rectius allenatore Torrisi Fortunato ed alla
società A.S. Acireale S.r.l. la violazione dell’art. 94 delle N.O.I.F. per avere tra
di loro sottoscritto accordi che prevedono compensi in contrasto con le norme
regolamentari e federali ed avere riscosso il primo e corrisposto la seconda
pagamenti extracontratto.
La società non si è presentata all’odierna riunione e non ha fatto
pervenire alcuna memoria.
Ha fatto pervenire memoria difensiva e si è presentato assistito dal
proprio difensore il tecnico Fortunato Torrisi.
Sia nella memoria che in sede di discussione il legale del Fortunato
oltre a contestare l’addebito perché infondato, eccepiva: a) la mancanza di
deferimento da parte di qualsiasi organo federale; b) la violazione dell’art 30
comma 4 del C.G.S. essendo stato notificato l’atto di contestazione non nel
domicilio previsto dalle dette norme; c) l’incompetenza della Commissione
Disciplinare perché il Torrisi risulta tesserato come tecnico allenatore e non
come calciatore.
Rileva la Commissione che il terzo motivo di lagnanza è assorbente
rispetto agli altri attenendo alla mancanza di giurisdizione.
Invero dagli atti risulta che il Torrisi è un tecnico allenatore e che,
pertanto, ai sensi dell’art.33 del Regolamento del Settore Tecnico è soggetto
alla giurisdizione del Comitato Esecutivo del Settore Tecnico.
Rileva altresì la Commissione che dagli atti trasmessi dal Collegio
Arbitrale emergono prove utili a far risultare la violazione delle norme
contestate da parte della società A.S. Acireale S.r.l. che può essere
sanzionata con l’ammenda di € 500,00.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di trasmettere gli atti relativi al Torrisi Fortunato al Comitato Esecutivo del
Settore Tecnico della F.I.G.C. ai sensi del 2° comma dell’art.33 del
Regolamento del Settore Tecnico per i provvedimenti di competenza; di
irrogare alla società A.S. Acireale S.r.l. l’ammenda di € 500,00.
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