Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ Comunicato ufficiale dell’22/01/03 n. 136 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C CARICO DELL’ ALLENATORE TORRISI FORTUNATO E DELLA SOCIETA’ A.S. ACIREALE S.R.L..

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ Comunicato ufficiale dell’22/01/03 n. 136 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C CARICO DELL’ ALLENATORE TORRISI FORTUNATO E DELLA SOCIETA’ A.S. ACIREALE S.R.L.. Su deferimento del Collegio Arbitrale della Lega Professionisti Serie C veniva contestato al calciatore rectius allenatore Torrisi Fortunato ed alla società A.S. Acireale S.r.l. la violazione dell’art. 94 delle N.O.I.F. per avere tra di loro sottoscritto accordi che prevedono compensi in contrasto con le norme regolamentari e federali ed avere riscosso il primo e corrisposto la seconda pagamenti extracontratto. La società non si è presentata all’odierna riunione e non ha fatto pervenire alcuna memoria. Ha fatto pervenire memoria difensiva e si è presentato assistito dal proprio difensore il tecnico Fortunato Torrisi. Sia nella memoria che in sede di discussione il legale del Fortunato oltre a contestare l’addebito perché infondato, eccepiva: a) la mancanza di deferimento da parte di qualsiasi organo federale; b) la violazione dell’art 30 comma 4 del C.G.S. essendo stato notificato l’atto di contestazione non nel domicilio previsto dalle dette norme; c) l’incompetenza della Commissione Disciplinare perché il Torrisi risulta tesserato come tecnico allenatore e non come calciatore. Rileva la Commissione che il terzo motivo di lagnanza è assorbente rispetto agli altri attenendo alla mancanza di giurisdizione. Invero dagli atti risulta che il Torrisi è un tecnico allenatore e che, pertanto, ai sensi dell’art.33 del Regolamento del Settore Tecnico è soggetto alla giurisdizione del Comitato Esecutivo del Settore Tecnico. Rileva altresì la Commissione che dagli atti trasmessi dal Collegio Arbitrale emergono prove utili a far risultare la violazione delle norme contestate da parte della società A.S. Acireale S.r.l. che può essere sanzionata con l’ammenda di € 500,00. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di trasmettere gli atti relativi al Torrisi Fortunato al Comitato Esecutivo del Settore Tecnico della F.I.G.C. ai sensi del 2° comma dell’art.33 del Regolamento del Settore Tecnico per i provvedimenti di competenza; di irrogare alla società A.S. Acireale S.r.l. l’ammenda di € 500,00.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it