Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ Comunicato ufficiale dell’24/12/02 n. 116 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL DIRIGENTE SIG. RADICI NICOLA (F.C. ALZANO 1909 VIRESCIT S.P.A.) DEL CALCIATORE MINETTI MASSIMO (A.C. REGGIANA S.P.A.) E PER RESPONSABILITA’ OGGETTIVA LE SOCIETA’ F.C. ALZANO 1909 VIRESCIT S.P.A. E A.C. REGGIANA S.P.A..

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ Comunicato ufficiale dell’24/12/02 n. 116 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL DIRIGENTE SIG. RADICI NICOLA (F.C. ALZANO 1909 VIRESCIT S.P.A.) DEL CALCIATORE MINETTI MASSIMO (A.C. REGGIANA S.P.A.) E PER RESPONSABILITA’ OGGETTIVA LE SOCIETA’ F.C. ALZANO 1909 VIRESCIT S.P.A. E A.C. REGGIANA S.P.A.. Su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. è stata contestata a Nicola Radici, dirigente accompagnatore della società F.C. Alzano Virescit, e al calciatore Massimo Minetti, tesserato per la società A.C. Reggiana, la violazione dell’art. 1 comma 1° del C.G.S. perché alcuni minuti dopo il termine della gara Reggiana-Alzano del 26.5.2002, il primo si scagliava a testa bassa contro il secondo, colpendolo con una testata all’altezza del petto, al che il secondo reagiva, originando una colluttazione con pugni e schiaffi. Le società di rispettiva appartenenza sono state differite ai sensi dell’art. 2 comma 4 del C.G.S., per responsabilità oggettiva nelle violazioni ascritte ai loro tesserati. Il deferimento scaturisce da quanto riferito dal Collaboratore dell’Ufficio Indagini, che nella sua relazione scrive di aver “constatato” quanto segue: “ erano trascorsi circa 5/6 minuti dal termine della gara, i calciatori della Reggiana rientravano dal terreno di gioco e varcavano l’ingresso del salone degli spogliatoi, il dirigente accompagnatore dell’Alzano sig. Radici Nicola, presumibilmente per eventi precedenti accaduti sul terreno di gioco, si scagliava a testa bassa verso il calciatore della Reggiana sig. Minetti Massimo (n.18), colpendolo con una testata all’altezza del petto. Il Minetti dopo un attimo, reagiva, nasceva una colluttazione tra i due con pugni e schiaffi. Gli stessi erano poi separati dagli addetti al campo e da componenti le squadre. Iniziava un lungo battibecco tra i due schieramenti con insulti ed imprecazioni ma non vi erano ulteriori contatti fisici. Dopo alcuni minuti, l’intervento delle forze dell’ordine, provvedeva a far ritornare la calma nell’ambiente. I fatti si sono verificati nel mentre la terna arbitrale era nel proprio spogliatoio”. All’odierna riunione, il rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C., avv. Mario Taddeucci Sassolini ha concluso per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti, con sanzioni così quantificate: per il dirigente Radici inibizione per due gare e per la sua società € 1.000,00 di ammenda; per il calciatore Minetti una gara di squalifica e per la sua società € 500,00 di ammenda. Il calciatore è comparso insieme al Presidente dell’associazione Calcio Reggiana, dott. Spallanzani Federico, ed entrambi hanno insistito sul proscioglimento, avendo il Minetti agito in stato di legittima difesa. Ritiene la Commissione che debba essere riconosciuta la responsabilità di tutti i soggetti deferiti, con differenziazione per il trattamento sanzionatorio. Avuto riguardo alla relazione del Collaboratore dell’Ufficio Indagini, nella fattispecie non può parlarsi di legittima difesa, ma solo di reazione a fatto ingiusto altrui. Proprio per questa considerazione le sanzioni vengono convenientemente graduate, ma tenendo conto della gravità dei fatti. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di inibire il dirigente sig. Radici Nicola a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. (art.14/e del C.G.S.) fino a tutto il 4 gennaio 2003 e di irrogare alla società F.C. Alzano 1909 Virescit S.p.a. l’ammenda di € 1.000,00; di squalificare il calciatore Minetti Massimo per una gara effettiva e di irrogare alla società A.C. Reggiana S.p.a. l’ammenda di € 250,00.
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