Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ Comunicato ufficiale dell’24/12/02 n. 116 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE VENTURELLI EMANUELE (U.S. TRIESTINA CALCIO S.R.L.).
Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“
Comunicato ufficiale dell’24/12/02 n. 116 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE
VENTURELLI EMANUELE (U.S. TRIESTINA CALCIO S.R.L.).
Su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. è stata contestata al
calciatore Venturelli Emanuele, tesserato per la società U.S. Triestina Calcio S.r.l., la
violazione di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S., per aver contravvenuto ai principi di
lealtà, correttezza e probità sportiva a causa del mancato rispetto degli obblighi
derivanti dall’incarico conferito all’agente di calciatori Francesco De Bortoli,
rilasciando altro incarico all’agente Mauro Cevoli.
116/429
Agli atti figurano i due mandati: il primo venne conferito il 30 giugno 2000, con
scadenza 31 marzo 2002, con precisione di rinnovo tacito di anno in anno in difetto di
disdetta e di revocabilità con obbligo per il calciatore di risarcire i danni, salvo che la
revoca sia dovuta a giusta causa; il secondo mandato risulta firmato il 22 giugno
2002.
All’odierna riunione, assente il Venturelli, che ha avuto rituale comunicazione
del procedimento disciplinare, il Vice Procuratore, avv. Federico Bagattini, ha chiesto
l’affermazione di responsabilità dell’incolpato, con irrogazione di € 500,00 di
ammenda, previa correzione di un errore materiale nella premessa del deferimento
(ove si indica il nome di un altro calciatore)
Precisato che, con riferimento al primo mandato, il calciatore non aveva dato
disdetta e non aveva revocato l’incarico e che, quindi, il medesimo era ormai
tacitamente rinnovato per un anno, osserva la Commissione che l’art. 24 del
Regolamento per l’esercizio dell’attività di agente di calciatori pubblicato in Roma il
22 novembre 2001 (Com. Uff. n.81) stabilisce, al quarto comma, che “decorso un
anno dall’entrata in vigore del presente regolamento tutti i rapporti instaurati, vigente
il regolamento F.I.G.C. del 19 dicembre 1997, decadono di diritto”; per l’effetto,
considerato che il nuovo regolamento è entrato in vigore il 7 dicembre 2001, alla data
30 giugno 2002 il rapporto instaurato con il primo agente (allora denominato
“procuratore sportivo”) conservava validità.
La condotta in oggetto non è improntata ai principi enunciati nell’art. 1, comma
1, del Codice di Giustizio Sportiva, e quindi, avuto riguardo al fatto nel suo
complesso, ai sensi dell’art. 14 C.G.S., si stima sanzione congrua l’ammenda, che si
quantifica in € 400,00.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di irrogare al calciatore Emanuele Venturelli l’ammenda di € 400,00.
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