Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ Comunicato ufficiale dell’26/02/03 n. 171 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA A CARICO DELLA SOCIETA’ A.C. MESTRE S. S.R.L..

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ Comunicato ufficiale dell’26/02/03 n. 171 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA A CARICO DELLA SOCIETA’ A.C. MESTRE S. S.R.L.. Su deferimento della Presidenza della Lega è stato contestato alla società A.C. Mestre S. S.R.L. la violazione dell’art.1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver affidato alla società U.S Trevignano la gestione del proprio settore giovanile con un contratto nel quale sono inserite pattuizioni in contrasto con norme regolamentari, in quanto non depositato in Lega pur contenendo accordi sul tesseramento, proprietà e cessioni di calciatori “giovani”. La società incolpata è stata regolarmente avvisata dell’odierno dibattimento tanto che con telegramma 18/2/2003 ha chiesto di essere sentita; ciò nonostante non si è presentata inviando lettera a mezzo fax datata 21/2/2003 a firma dell’Amministratore Unico sig. Ferdinando Riccardi, il quale a sua volta afferma di non aver preso accordi con la società U.S. Trevignano che non siano conformi al regolamento. La Commissione osserva: - a parte la evidente intempestività dello scritto difensivo, deve rilevarsi che il generico diniego di stipulazione di accordi non conformi a norme regolamentari non vale a sottrarre la società dalle evidenze del cosiddetto “Accordo di Collaborazione” datato 1/8/2002 trasmesso in fotocopia al legale della società U.S. Trevignano con lettera del 27/12/2002 indirizzata alla Presidenza della Lega che ha dato origine alla contestazione di addebito alla incolpata. - la scrittura riporta su ogni foglio, i timbri delle due società e la sigla o firma dei due legali rappresentanti. - in epigrafe sono indicati i rispettivi legali rappresentanti (per la società A.C. Mestre S. S.r.l. in particolare l’Amministratore Unico sig. Ferdinando Riccardi) e in calce le sottoscrizioni degli stessi. - nella scrittura vengono disciplinati al paragrafo 5 “Proprietà e cessione di giovani atleti in organico di entrambe le società” contenente impegni futuri di trasferimento dei giovani calciatori; al paragrafo 6 a parte l’anomalia dei termini usati (si parla di “nuda proprietà” dei calciatori!) sono previsti accordi di tesseramento e scambio di calciatori. Vi è quindi materiale sufficiente per definire dal genere di accordi quali preliminari di trasferimento per cui e solo per questo andavano assoggettati all’osservanza di particolare modalità formali ed all’obbligo di deposito presso la Lega di competenza, non solo, ma trattandosi di “giovani dilettanti” o “giovani di serie” o semplicemente “giovani”, gli accordi preliminari dovevano tenere conto delle specifiche norme limitative in materia di tesseramenti. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di irrogare alla società A.C. Mestre S. S.r.l. la sanzione di 2.000,00 euro di ammenda.
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