Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ Comunicato ufficiale dell’26/02/03 n. 171 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA A CARICO DELLA SOCIETA’ A.C. MESTRE S. S.R.L..
Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“
Comunicato ufficiale dell’26/02/03 n. 171 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA A CARICO DELLA SOCIETA’ A.C.
MESTRE S. S.R.L..
Su deferimento della Presidenza della Lega è stato contestato alla società A.C.
Mestre S. S.R.L. la violazione dell’art.1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver affidato
alla società U.S Trevignano la gestione del proprio settore giovanile con un contratto nel
quale sono inserite pattuizioni in contrasto con norme regolamentari, in quanto non
depositato in Lega pur contenendo accordi sul tesseramento, proprietà e cessioni di
calciatori “giovani”.
La società incolpata è stata regolarmente avvisata dell’odierno dibattimento tanto
che con telegramma 18/2/2003 ha chiesto di essere sentita; ciò nonostante non si è
presentata inviando lettera a mezzo fax datata 21/2/2003 a firma dell’Amministratore
Unico sig. Ferdinando Riccardi, il quale a sua volta afferma di non aver preso accordi con
la società U.S. Trevignano che non siano conformi al regolamento.
La Commissione osserva:
- a parte la evidente intempestività dello scritto difensivo, deve rilevarsi che il generico
diniego di stipulazione di accordi non conformi a norme regolamentari non vale a sottrarre
la società dalle evidenze del cosiddetto “Accordo di Collaborazione” datato 1/8/2002
trasmesso in fotocopia al legale della società U.S. Trevignano con lettera del 27/12/2002
indirizzata alla Presidenza della Lega che ha dato origine alla contestazione di addebito
alla incolpata.
- la scrittura riporta su ogni foglio, i timbri delle due società e la sigla o firma dei due legali
rappresentanti.
- in epigrafe sono indicati i rispettivi legali rappresentanti (per la società A.C. Mestre S.
S.r.l. in particolare l’Amministratore Unico sig. Ferdinando Riccardi) e in calce le
sottoscrizioni degli stessi.
- nella scrittura vengono disciplinati al paragrafo 5 “Proprietà e cessione di giovani atleti in
organico di entrambe le società” contenente impegni futuri di trasferimento dei giovani
calciatori; al paragrafo 6 a parte l’anomalia dei termini usati (si parla di “nuda proprietà” dei
calciatori!) sono previsti accordi di tesseramento e scambio di calciatori.
Vi è quindi materiale sufficiente per definire dal genere di accordi quali preliminari di
trasferimento per cui e solo per questo andavano assoggettati all’osservanza di particolare
modalità formali ed all’obbligo di deposito presso la Lega di competenza, non solo, ma
trattandosi di “giovani dilettanti” o “giovani di serie” o semplicemente “giovani”, gli accordi
preliminari dovevano tenere conto delle specifiche norme limitative in materia di
tesseramenti.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di irrogare alla società A.C. Mestre S. S.r.l. la sanzione di 2.000,00 euro di ammenda.
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