Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ Comunicato ufficiale dell’29/01/03 n. 144 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE A CARICO DEL CALCIATORE GALLI GIACOMO (A.S. CISCO COLLATINO) E SOCIETA’ F.C. TURRIS 1944 S.R.L..
Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“
Comunicato ufficiale dell’29/01/03 n. 144 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE A CARICO DEL CALCIATORE
GALLI GIACOMO (A.S. CISCO COLLATINO) E SOCIETA’ F.C. TURRIS 1944
S.R.L..
Su deferimento operato dal Collegio Arbitrale di questa Lega, é stata
contestata al calciatore Giacomo Galli e alla società F.C.Turris 1944 S.r.l. la
violazione di cui all'art.94 delle N.O.I.F. per avere tra loro sottoscritto accordi che
prevedono compensi in contrasto con le norme regolamentari e federali ed avere
riscosso il primo e corrisposto la seconda compensi extracontratto.
Il calciatore Galli ha inoltrato alla Commissione una memoria a difesa con la
quale, premesso di non aver potuto inserire tutte le somme in contratto ed aver
perciò subito danno e pregiudizio ai fini previdenziali, ha invocato il massimo della
clemenza. A sua volta, la società F.C. Turris 1944 S.r.l. ha chiesto, nella sua
memoria, di “immedesimarsi nei disagi” di una società retrocessa alla fine della
stagione sportiva 2000/2001 e di non sanzionare una condotta posta in essere in
anni lontani.
Alla odierna riunione non si è presentato alcun deferito.
Ritiene la Commissione che l'assunto accusatorio sia fondato: e infatti gli atti
acquisiti dimostrano con evidenza come il calciatore e la società abbiano concordato
la corresponsione di compensi extracontratto, in tale modo violando la normativa
dell'art.94 delle N.O.I.F. che espressamente vieta pattuizioni di questo tipo. La
sussistenza degli accordi sottobanco é ammessa dal Galli nella memoria difensiva
inoltrata alla Commissione e traspare altresì dalla memoria trasmessa in data
18.5.2002 dalla società Turris al Collegio Arbitrale.
Per la suddetta violazione, considerata la particolare posizione degli incolpati e
tenuto presente che il calciatore Galli che ha già subito come detto nella memoria a
difesa un pregiudizio previdenziale, è rispondente a giustizia irrogare sanzioni
differenziate, infliggendo al calciatore Galli l'ammenda di 300,00 euro e alla società
Turris 1944 S.r.l. l'ammenda di 500,00 euro.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di irrogare al calciatore Giacomo Galli l'ammenda di 300,00 euro e alla società
F.C.Turris 1944 S.r.l. l'ammenda di 500,00 euro.
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