Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ Comunicato ufficiale dell’8/01/03 n. 121 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DEL CALCIATORE COSTA MARVIN (CATANIA CALCIO S.P.A.).
Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“
Comunicato ufficiale dell’8/01/03 n. 121 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A
CARICO DEL CALCIATORE COSTA MARVIN (CATANIA CALCIO S.P.A.).
Su deferimento della Presidenza della Lega Professionisti Serie C, si contesta
al calciatore Costa Marvin, la violazione di cui all’art.1 comma 1 del Codice Giustizia
Sportiva, perché, essendo tesserato dall’11.9.2001 per la società Calcio Catania, ha
sottoscritto in data 12.9.2001 altro tesseramento per la società A.C. S.Lucia in tal
modo violando il precetto dell’art.40 comma 4 delle N.O.I.F.
Alla riunione del 6/7/2002 l’interessato disconosceva come propria la firma
apposta sulla richiesta di tesseramento per la società A.C. S.Lucia e ribadiva
l’assunto pur dopo l’invito del Presidente della Commissione a tenere leale
comportamento, stante la gravità di quanto dedotto.
Veniva acquisito un saggio della sua scrittura e, ritenuto che una sia pur
superficiale valutazione delle due grafie sembrava confermare la rilevante
circostanza, la Commissione decideva di trasmettere gli atti all’ufficio Indagini per
ulteriori accertamenti.
Con nota del 25 settembre 2002 il Collaboratore dell’Ufficio Indagini
trasmetteva il supplemento d’istruttoria e veniva così fissata nuova riunione, alla
quale non ha presenziato il calciatore.
Esaminati i nuovi atti, la Commissione ritiene –come già evidenziato dal
Collaboratore dell’Ufficio Indagini – che la firma apposta sul modulo di tesseramento
per la A.C. Santa Lucia non sia autentica, per tutta una serie di considerazioni,
compresa quella relativa alla errata indicazione del nome del padre del deferito e di
quello errato nella grafia, della madre.
Poiché i fatti sono già noti all’Ufficio Indagini, alla Commissione non resta che
prosciogliere il Costa.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di prosciogliere il calciatore Costa Marvin dall’addebito a lui contestato.
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