LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE – C – C O P P A I T A L I A S E R I E ” C ” COMUNICATO UFFICIALE 02/10/2002 N. 27/Cit – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DELLA SOCIETA’ U.S.ALESSANDRIA CALCIO S.r.L.

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE – C - C O P P A I T A L I A S E R I E " C " COMUNICATO UFFICIALE 02/10/2002 N. 27/Cit - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DELLA SOCIETA' U.S.ALESSANDRIA CALCIO S.r.L. Con distinti atti datati 30.8.2002, che per evidenti motivi di connessione vanno riuniti, La Presidenza della Lega Professionisti di Serie C ha deferito a questa Commissione la società U.S. Alessandria Calcio. A seguito di ciò alla società suddetta è stata contestata la violazione di cui all’art. 1 del C.G.S. per aver fatto svolgere le funzioni di allenatore a persona il cui contratto non risultava coperto da apposita garanzia bancaria e per non avere osservato le disposizioni economiche riguardanti lo splafonamento del budget tipo e dei singoli tesserati; è stata altresi’ contestata alla società la violazione di cui all’art’12 co.5° lett.a) del C.G.S. in relazione al Com.Uff.n° 167 del 20.5.2002, per avere, in occasione delle gare di Coppa Italia di Serie C Alessandria- Varese del 18.8.2002 e Pavia-Alessandria del 21.8.2002, utilizzato undici calciatori non aventi titolo per parteciparvi, non avendo la Lega concesso il visto di esecutività alle relative pratiche di tesseramento presentate dalla società. All’esito della odierna riunione ritiene la Commissione che le risultanze del procedimento provino la fondatezza dell’assunto accusatorio. Dalla comunicazione della Presidenza di Lega risulta provato sia che detta società ha fatto svolgere le funzioni di allenatore a Dino Pagliari, il cui contratto non risultava coperto da apposita garanzia bancaria, sia che la medesima società non si è attenuta alle disposizioni economiche riguardanti lo splafonamento del budget tipo e dei singoli tesserati; dagli atti risulta inoltre che, in occasione delle suddette partite di Coppa Italia, la società deferita ha fatto scendere in campo i calciatori Tiziano Ramon, Tommaso Dei, Andrea Da Rold, Ivan Tolotti, Sergio Porrini, Aureliano Modesti, Omar Nordi, Alessandro Manni, Giulio Spader, Paolo Bravo e Stefano Garzon che non avevano titolo per partecipare alla gara, non avendo la Lega concesso, come regolamentato dal Comunicato Ufficiale n°167 del 20.5.2002, il visto di esecutività alle pratiche di tesseramento presentate dalla società. Atteso il rilevante numero di calciatori impiegati irregolarmente, va irrogata la sanzione pecuniaria complessiva di € 1.400,00 cui va aggiunta la punizione sportiva della perdita delle gare. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di irrogare alla società U.S. Alessandria Calcio l’ammenda di € 1.400,00 e la punizione sportiva della perdita delle gare con il risultato di 0 a 2 in favore delle società Pavia e Varese.
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