LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE – C – C O P P A I T A L I A S E R I E ” C ” COMUNICATO UFFICIALE 02/10/2002 N. 27/Cit – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DELLA SOCIETA’ A.C.MESTRE S. S.r.l.

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE – C - C O P P A I T A L I A S E R I E " C " COMUNICATO UFFICIALE 02/10/2002 N. 27/Cit - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DELLA SOCIETA' A.C.MESTRE S. S.r.l. Con distinti atti datati 30.8.2002 e 3.9.2002, che per evidenti motivi di connessione vanno riuniti, il Presidente della Lega Professionisti di Serie C ha deferito a questa Commissione la società A.C. Mestre Sportiva s.r.l. per la violazione dell’art.12 co.5° lett.a) del C.G.S. in relazione al Com. Uff. n°167 del 20.5.2002, per avere, in occasione delle gare di Coppa Italia di Serie C Mestre-Pordenone del 21.8.2002, Padova-Mestre del 25.8.2002, impiegato cinque calciatori che non avevano titolo per parteciparvi, non avendo la suddetta Lega concesso il visto di esecutività alle relative pratiche di tesseramento presentate dalla società. All’esito dell’odierna riunione ritiene la Commissione che le risultanze del procedimento provino la fondatezza dell’assunto accusatorio. Dagli atti risulta che, in occasione delle suddette gare di Coppa Italia, la società deferita ha effettivamente utilizzato i calciatori Luca Bocchino, Giuliano Camporese, Alessandro Castellano, Roberto Pasca e Flavio Gagliardini non aventi titolo per parteciparvi, per non avere questa Lega, come regolamentato dal suddetto Comunicato Ufficiale, concesso il visto di esecutività alle pratiche di tesseramento presentate dalla società. Ribadendosi che le violazioni di cui sopra appaiono poste in essere in esecuzione del medesimo disegno antiregolamentare, va irrogata alla società la sanzione complessiva di 1.000 euro, cui vanno ovviamente cumulate le punizioni sportive della perdita delle gare con il risultato di 0 a 2 in favore delle società Pordenone e Padova. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di irrogare alla società A.C. Mestre sportiva l’ammenda di 1.000 euro e la punizione sportiva della perdita delle gare con il risultato di 0 a 2 in favore delle società Pordenone e Padova.
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