LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE – C – C O P P A I T A L I A S E R I E ” C ” COMUNICATO UFFICIALE 13/11/2002 N. 30/Cit – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DELLA SOCIETA’ U.S. AVELLINO S.P.A. (GARE DI COPPA ITALIA GIUGLIANO-AVELLINO DEL 28.8.2002 E AVELLINO-NOCERINA DEL 4.9.2002)
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE – C - C O P P A I T A L I A S E R I E " C "
COMUNICATO UFFICIALE 13/11/2002 N. 30/Cit - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A
CARICO DELLA SOCIETA' U.S. AVELLINO S.P.A. (GARE DI COPPA ITALIA
GIUGLIANO-AVELLINO DEL 28.8.2002 E AVELLINO-NOCERINA DEL 4.9.2002)
Con separati atti la Presidenza della Lega Professionisti Serie C deferiva a questa
Commissione l’U.S. Avellino S.p.a. per la violazione dell’art. 12 comma 5 lett. a) del
Codice di Giustizia Sportiva, per avere, in occasione delle partite di Coppa Italia Serie C,
Giugliano – Avellino del 28 agosto 2002 e Avellino – Nocerina del 4 settembre 2002,
utilizzato calciatori non aventi titolo per prendere parte alle gare, non avendo la Lega
concesso il visto di esecutività alle pratiche di tesseramento presentate dalla società.
La società ha fatto pervenire memoria difensiva con la quale chiede che sia
irrogata solo la sanzione pecuniaria, perché, riconosciuto di aver schierato nelle due
gare in oggetto calciatori che non potevano prendere parte alle gare, le due partite non
avrebbero modificato sensibilmente l’esito del girone e le posizioni dei calciatori sono
state regolarizzate “nelle ore successive”.
Dagli atti di gara risulta che il 28 agosto la società deferita ha fatto scendere in
campo il calciatore Amedeo Petrazzuolo, che non aveva titolo per partecipare alla gara e
che analoga irregolarità si è verificata il 4 settembre, in relazione agli atleti Amedeo
Petrazzuolo, Gaetano Vastola e Giuseppe Morfù.
Considerato che le violazioni di cui sopra sono state realizzate in esecuzione di un
medesimo disegno antiregolamentare, si irroga alla società la sanzione di € 650,00 di
ammenda; contrariamente a quanto richiesto, va irrogata anche la punizione sportiva
della perdita delle due gare per 0 a 2.
Per questi motivi la Commissione
delibera
di irrogare alla società U.S. Avellino S.p.a. l’ammenda di € 650,00 e la punizione sportiva
della perdita delle gare in oggetto con il risultato di 0 -2 a favore rispettivamente delle
società Giugliano e Nocerina.
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