LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE – C – C O P P A I T A L I A S E R I E ” C ” COMUNICATO UFFICIALE 16/10/2002 N. 28/Cit – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DELLA SOCIETA’ FOGGIA CALCIO S.r.L.
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE – C - C O P P A I T A L I A S E R I E " C "
COMUNICATO UFFICIALE 16/10/2002 N. 28/Cit - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A
CARICO DELLA SOCIETA' FOGGIA CALCIO S.r.L.
Con atto datato 4.9.02, la Presidenza della Lega Professionisti Serie C ha deferito a
questa Commissione la società Foggia Calcio S.r.l.. A seguito di ciò alla società suddetta
è stata contestata la violazione dell’art. 12 co.5 lett.a) del C.G.S. in relazione al Com.Uff.
n.167del 20.5.2002, per avere, in occasione della partita di Coppa Italia di Serie C
Foggia – Brindisi del 28.8.2002 utilizzato complessivamente otto calciatori non aventi
titolo per prendere parte alla gara non avendo la Lega concesso il visto di esecutività alle
relative pratiche di tesseramento presentate dalla società.
All’esito dell’odierna riunione ritiene la Commissione che le risultanze del
procedimento provino la fondatezza dell’assunto accusatorio.
Infatti, dagli atti di gara risulta che, in occasione della suddetta partita di Coppa
Italia, la società deferita ha fatto scendere in campo i calciatori Antonio Efficie, Nicola
Mariniello, Pasquale Catalano, Marco Pennacchietti, Michele Pazienza, Umberto Del
Core, Giovanni Costanzo e Antonio La Porta, che non avevano titolo per partecipare alla
gara, non avendo la Lega concesso, come regolamentato dal Comunicato Ufficiale n.167
del 20.5.2002, il visto di esecutività alle pratiche di tesseramento presentate dalla
società.
Ribadendosi che le violazioni di cui sopra sono state realizzate in esecuzione dello
stesso disegno antiregolamentare, va irrogata alla società Foggia la sanzione
complessiva di € 1.000,00, cui vanno ovviamente aggiunte le punizioni sportive della
perdita della gara con il risultato di 0 a 2 in favore della società Brindisi.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di irrogare alla società U.S. Foggia Calcio S.r.l. l’ammenda di € 1.000,00 e la
punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 a 2 in favore della società
Brindisi.
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