LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE – C – C O P P A I T A L I A S E R I E ” C ” COMUNICATO UFFICIALE 16/10/2002 N. 28/Cit – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DELLA SOCIETA’ U.S. POGGIBONSI VALDELSA S.R.L.

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE – C - C O P P A I T A L I A S E R I E " C " COMUNICATO UFFICIALE 16/10/2002 N. 28/Cit - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DELLA SOCIETA' U.S. POGGIBONSI VALDELSA S.R.L. Con atto datato 4.9.02, la Presidenza della Lega Professionisti Serie C ha deferito a questa Commissione la società U.S. Poggibonsi Valdelsa S.r.l.. A seguito di ciò, alla società suddetta è stata contestata la violazione all’art.1 del C.G.S. per aver fatto svolgere le funzioni di allenatore a persona il cui contratto non risultava coperto da garanzia bancaria e per non aver osservato le disposizioni economiche relative allo splafonamento del budget tipo e dei singoli tesserati; è stata altresì contestata alla società la violazione di cui all’art.12 co.5 lett.a) del C.G.S. in relazione al Com.Uff. n.167 del 20.5.2002, per avere in occasione della gara di Coppa Italia di serie C Poggibonsi – Arezzo del 28.8.2002 utilizzato otto calciatori non aventi titolo per partecipare, per non avere la Lega concesso il visto di esecutività alle relative pratiche di tesseramento presentate dalla società. Con memoria inoltrata nei termini, la società si è difesa sostenendo la propria buona fede emergente dal fatto che solo dopo pochi giorni dalla disputa della gara in questione la situazione finanziara era stata regolarizzata. Inoltre, la società fa presente che per due diverse gare è stata già sanzionata e le violazioni di cui all’attuale deferimento rientrano nello stesso disegno anche regolamentare. All’esito dell’odierna riunione ritiene la Commissione che le risultanze del procedimento provino la fondatezza dell’assunto accusatorio. Dalla comunicazione della Presidenza della Lega risulta che la società deferita ha fatto svolgere le funzioni di allenatore a persona il cui contratto non risultava coperto da apposita garanzia bancaria e che, in occasione della suddetta partita di Coppa Italia, la società deferita ha fatto scendere in campo i calciatori Giuseppe Scarpato, Luca Fiasconi, Alessandro Fogacci, Roberto Gemmi, Alessandro Muoio, Matteo Baiocchi, Alessandro Brunetti e Gabriele Scandurra che non avevano titolo per partecipare alle gare, non avendo la Lega, come regolamentato dal Comunicato Ufficiale n. 167 del 20.5.2002, concesso il visto di esecutività alle pratiche di tesseramento presentate dalla società. Riconoscendosi che le violazioni suddette e quelle già delibate sono state realizzate in esecuzione dello stesso disegno antiregolamentare, si ritiene sanzione congrua quella di € 500,00; a detta sanzione va ovviamente aggiunta la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 a 2 in favore della società Arezzo. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di irrogare alla società U.S. Poggibonsi Valdelsa S.r.l. l’ammenda di € 500,00 e la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 a 2 in favore della società Arezzo.
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