LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE – C – C O P P A I T A L I A S E R I E ” C ” COMUNICATO UFFICIALE 23/10/2002 N. 29/Cit – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DELLA SOCIETA’ A.C. MESTRE S. S.r.l.
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE – C - C O P P A I T A L I A S E R I E " C "
COMUNICATO UFFICIALE 23/10/2002 N. 29/Cit - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C
A CARICO DELLA SOCIETA' A.C. MESTRE S. S.r.l.
Con atto datato 7.10.2002 il Presidente della Lega Professionisti di Serie C
ha deferito a questa Commissione la società A.C. Mestre Sportiva s.r.l. per la
violazione dell’art. 12 co. 5° lett. a) del C.G.S. in relazione al Com. Uff. n°167 del
20.5.2002, per avere, in occasione della gara di Coppa Italia di Serie C Tiene -
Mestre dell’11.9.2002, impiegato nove calciatori che non avevano titolo per
parteciparvi, non avendo la suddetta Lega concesso il visto di esecutività alle
relative pratiche di tesseramento presentate dalla società.
All’esito dell’odierna riunione ritiene la Commissione che le risultanze del
procedimento provino la fondatezza dell’assunto accusatorio.
Dagli atti risulta che, in occasione della suddetta gara di Coppa Italia, la
società deferita ha effettivamente utilizzato i calciatori Luca Bocchino, Giuliano
Camporese, Roberto Pasca, Flavio Gagliardini, Tommaso Sansone, Vincenzo De
Franco, Isidoro Izzo, Nicola Sanna, Salvatore Amico non aventi titolo per
parteciparvi, per non avere la Lega, come regolamentato dal suddetto Comunicato
Ufficiale, concesso il visto di esecutività alle pratiche di tesseramento presentate
dalla società.
Attesa la recidività nella stessa violazione, alla società va irrogata la sanzione
pecuniaria di € 1.000,00, cui va aggiunta la punizione sportiva della perdita della
gara con il risultato di 0 a 2 in favore della società Thiene.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di irrogare alla società A.C. Mestre Sportiva S.r.l. l’ammenda di € 1.000,00 e la
punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 a 2 in favore della
società Thiene.
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