LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE – C – C O P P A I T A L I A S E R I E ” C ” COMUNICATO UFFICIALE 25/9/2002 N. 25/Cit – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DELLA SOCIETA’ U.S. CATANZARO S.P.A.
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE – C - C O P P A I T A L I A S E R I E " C "
COMUNICATO UFFICIALE 25/9/2002 N. 25/Cit - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI
SERIE C A CARICO DELLA SOCIETA’ U.S. CATANZARO S.P.A.
Con distinti atti datati 30.8.2002 e 3.9.2002, che per evidenti motivi di
connessione vanno riuniti, la Presidenza della Lega Professionisti Serie C ha
deferito a questa Commissione la società U.S. Catanzaro S.p.A.. A seguito di
ciò alla società suddetta è stata contestata la violazione dell’art.1 del C.G.S.
per aver fatto svolgere le funzioni di allenatore a persona il cui contratto non
risultava coperto da apposita garanzia bancaria ed inoltre per aver disatteso
le disposizione economiche riguardanti lo splafonamento del budget tipo e dei
singoli tesserati; è stata altresì contestata alla società Catanzaro la violazione
di cui all’12 co:5° lett.a) del C.G.S. in relazione al Com. Uff. n°167 del
20.5.2002, per avere, in occasione delle gare di Coppa Italia di Serie C
Catanzaro – Avellino del 18.8.2002, Palmese – Catanzaro del 21.8.2002 e
Catanzaro – Giugliano del 25.8.2002, utilizzato nove calciatori non aventi
titolo per scendere in campo, non avendo la Lega concesso il visto di
esecutività alle relative pratiche di tesseramento presentate dalla società.
All’esito della odierna riunione ritiene la Commissione che le risultanze
del procedimento provino la fondatezza dell’assunto accusatorio.
Dalla comunicazione della Presidenza di Lega risulta provato che detta
società ha fatto svolgere le funzioni di allenatore a Francesco Dellisanti, il cui
contratto non risultava coperto da apposita garanzia bancaria, ed inoltre non
si è attenuta alle disposizioni economiche riguardanti lo splafonamento del
budget tipo e dei singoli tesserati. Dagli atti di gara risulta poi che, in
occasione delle suddette partite di Coppa Italia, la società deferita ha fatto
scendere in campo i calciatori Luca Gentili, Marcello Corazzino, Giuseppe
Zappella, Marco Ciardiello, Nicola Ascoli, Battista Rodrigo Machado, Mario
Alfieri, Giuseppe Giglio e Salvatore Ambrosino, che non avevano titolo per
partecipare alla gara, non avendo la Lega concesso, come regolamentate dal
comunicato ufficiale n° 167 del 20.5.2002, il visto di esecutività alle pratiche di
tesseramento presentate dalla società.
Ribadendosi che le violazioni di cui sopra sono state realizzate in
esecuzione dello stesso disegno antiregolamentare, va irrogata alla società
Foggia la sanzione complessiva di 1.200 euro, cui vanno ovviamente aggiunte
le punizioni della perdita delle gare con il risultato di 0 a 2 in favore delle
società Avellino, Palmese e Giugliano.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di irrogare alla società U.S. Catanzaro S.p.A. la complessiva ammenda
di 1.200 euro e la punizione sportiva della perdita delle gare con il risultato di
0 a 2 in favore delle società Avellino, Palmese e Giugliano.
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