LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE – C – C O P P A I T A L I A S E R I E ” C ” COMUNICATO UFFICIALE 25/9/2002 N. 25/Cit – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DELLA SOCIETA’ NOVARA CALCIO S.P.A.
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE – C - C O P P A I T A L I A S E R I E " C "
COMUNICATO UFFICIALE 25/9/2002 N. 25/Cit - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI
SERIE C A CARICO DELLA SOCIETA’ NOVARA CALCIO S.P.A.
Con distinti atti datati 30.8.2002 e 3.9.2002, che per evidenti motivi di
connessione vanno riuniti, la Presidenza della Lega Professionisti Serie C ha
deferito a questa Commissione la società Novara Calcio S.p.A.. A seguito di
ciò, alla società suddetta è stata contestata la violazione all’art.12 co.5° lett.a)
del C.G.S. in relazione al Com.Uff.n° 167 del 20.5.2002, per avere, in
occasione delle partite di Coppa Italia di Serie C Novara - Biellese del
18.8.2002 e Legnano - Novara del 25.8.2002, utilizzato nove calciatori non
aventi titolo per partecipare alle gare, non avendo la Lega suddetta concesso
il visto di esecutività alle relative pratiche di tesseramento presentate dalla
società
All’esito dell’odierna riunione ritiene la Commissione che le risultanze
del procedimento provino la fondatezza dell’assunto accusatorio.
Dagli atti risulta che effettivamente, in occasione delle suddette partite
di Coppa Italia, la società deferita ha fatto scendere in campo i calciatori
Christian Bini, Lussjen Corti, Edoardo Braiati, Massimo Belluomini, Filippo Dal
Moro, Massimiliano Palombo, Raffaele Rubino, Massimiliano Brizzi e Morgan
Edirw Egbedi che non avevano titolo per partecipare alle gare, non avendo
questa Lega concesso il visto di esecutività alle pratiche di tesseramento
presentate dalla società, come disposto dal suindicato Comunicato Ufficiale.
Ribadendosi che le violazioni suddette sono state realizzate in
esecuzione dello stesso disegno antiregolamentare, va irrogata alla società la
complessiva ammenda di 1.000 euro, cui va aggiunta la punizione sportiva
della perdita delle gare con il risultato di 0 a 2 in favore delle società Biellese e
Legnano.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di irrogare alla società Novara Calcio S.p.A. l’ ammenda di 1.000 euro
e la punizione sportiva della perdita delle gare con il risultato di 0 a 2 in favore
delle società Biellese e Legnano.
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