LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE – C – C O P P A I T A L I A S E R I E ” C ” COMUNICATO UFFICIALE 25/9/2002 N. 25/Cit – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DELLA SOCIETA’ U.S. POGGIBONSI VALDELSA S.R.L.

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE – C - C O P P A I T A L I A S E R I E " C " COMUNICATO UFFICIALE 25/9/2002 N. 25/Cit - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DELLA SOCIETA’ U.S. POGGIBONSI VALDELSA S.R.L. Con distinti atti datati 30.8.2002 e 3.9.2002, che per evidenti motivi di connessione vanno riuniti, la Presidenza della Lega Professionisti Serie C ha deferito a questa Commissione la società U.S. Poggibonsi Valdelsa S.r.L.. A seguito di ciò, alla società suddetta è stata contestata la violazione all’art.1 del C.G.S. per aver fatto svolgere le funzioni di allenatore a persona il cui contratto non risultava coperta da garanzia bancaria e per non aver osservato le disposizioni economiche relative allo splafonamento budget tipo e dei singoli tesserati; è stata altresì contestata alla società la violazione di cui all’art.12 co.5° lett.a) del C.G.S. in relazione al Com.Uff.n° 167 del 20.5.2002, per avere, in occasione delle gare di Coppa Italia di Serie C Poggibonsi - Sangiovannese del 18.8.2002 e Montevarchi - Sangiovannese del 25.8.2002, utilizzato otto calciatori non aventi titolo per partecipare, per non avere la Lega concesso il visto di esecutività alle relative pratiche di tesseramento presentate dalla società Con memoria inoltrata nei termini, la società si è difesa sostenendo la propria buona fede emergente da un lato dalla sua progressa solvibilità e dall’altro da alcuni ritardi burocratici ed ha invocato in principalità il proscioglimento e in subordine l’irrogazione di una sanzione minima All’esito dell’odierna riunione ritiene la Commissione che le risultanze del procedimento provino la fondatezza dell’assunto accusatorio. Dalla comunicazione della Presidenza della Lega risulta che la società deferita ha fatto svolgere le funzioni allenatore a persona il cui contratto non risultava coperto da apposita garanzia bancaria e che la medesima non si è attenuta alle disposizioni economiche riguardanti lo splafonamento di budget tipo e dei singoli tesserati; dagli atti risulta inoltre che, in occasione delle suddette partite di Coppa Italia, la società deferita ha fatto scendere in campo i calciatori Giuseppe Scarpato, Luca Fiasconi, Alessandro Fogacci, Roberto Gemmi, Alessandro Muoio, Matteo Baiocchi, Alessandro Brunetti e Gabriele Scandurra che non avevano titolo per partecipare alle gare, non avendo la Lega, come regolamentate dal Comunicato Ufficiale n° 167 del 20.5.2002, concesso il visto di esecutività alle pratiche di tesseramento presentate dalla società. Ribadendosi che le violazioni suddette sono state realizzate in esecuzione dello stesso disegno antiregolamentare, va irrogata alla società la complessiva ammenda di 1.200 euro, alla quale va ovviamente aggiunta la punizione sportiva della perdita delle gare con il risultato di 0 a 2 in favore della società Sangiovannese e Montevarchi. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di irrogare alla società U.S. Poggibonsi Valdelsa S.r.L. l’ ammenda di 1.200 euro e la punizione sportiva della perdita delle gare con il risultato di 0 a 2 in favore delle società Sangiovannese e Montevarchi.
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