LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE – C – C O P P A I T A L I A S E R I E ” C ” COMUNICATO UFFICIALE 28/09/2002 N. 26/Cit – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CALCIO PRO PATRIA G.B. AVVERSO L’AMMENDA DI € 10.000,00 (Delibera G.S. Com. Uff.n.17/Cit del 29.8.2002 – gara Novara-Pro Patria del 28.8.2002)

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE – C - C O P P A I T A L I A S E R I E " C " COMUNICATO UFFICIALE 28/09/2002 N. 26/Cit - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA' CALCIO PRO PATRIA G.B. AVVERSO L’AMMENDA DI € 10.000,00 (Delibera G.S. Com. Uff.n.17/Cit del 29.8.2002 – gara Novara-Pro Patria del 28.8.2002) Con delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo ha inflitto l’ammenda edittale minima di 10.000,00 euro alla società Pro Patria G.B., in relazione alla gara Novara-Pro Patria del 28.8.2002, per grida espressive di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore della squadra locale, senza alcuna reazione da parte della società ospitata ed i suoi sostenitori. Contro tale delibera ha proposto reclamo la Pro Patria, respingendo l’addebito e sostenendo che la propria tifoseria avrebbe contestato tutti i calciatori del Novara, per cui non sussisterebbe discriminazione razziale. All’esito dell’odierna riunione, rileva la Commissione che dai referti di gara degli assistenti arbitrali risulta che la tifoseria ospite ha indirizzato al calciatore del Novara Morgan Egbedi cori con espressioni quali “Bu – Bu” e “negro bastardo”; dai medesimi referti emerge poi che non vi è stato alcun gesto dissociativo da parte dei sostenitori ospiti. Orbene, le risultanze ufficiali smentiscono con chiarezza ed evidenza la versione prospettata dalla società reclamante, per cui s’impone la reiezione del reclamo con l’addebito della tassa. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo. La tassa va addebitata.
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