Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 C.U. n. 13/C del 3 settembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ A.C. PRATO SPA AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE CALCIATORE LAMMA GIULIANO (C.U. N.1/C DEL 19/8/2003 GARA TORNEO TRIANGOLARE SESTESE – PRATO DEL 13/8/2003).

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 C.U. n. 13/C del 3 settembre 2003 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ A.C. PRATO SPA AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE CALCIATORE LAMMA GIULIANO (C.U. N.1/C DEL 19/8/2003 GARA TORNEO TRIANGOLARE SESTESE – PRATO DEL 13/8/2003). Avverso il provvedimento in epigrafe ha proposto reclamo la società A.C. Prato S.p.a. chiedendo la riduzione della sanzione inflitta. Il reclamo è stato motivato con una rappresentazione della dinamica dei fatti tendente a sottolineare come il contrasto all’origine dei fatti sanzionati sia stato del tutto involontario e che successivamente i calciatori protagonisti dell’episodio in oggetto si siano soltanto “leggermente azzuffati”. Ritiene la Commissione che il reclamo in esame non sia meritevole di accoglimento. Dall’esame del referto stilato dal Direttore di gara i fatti sanzionati dal Giudice Sportivo ed oggi sottoposti all’attenzione di questa Commissione risultano puntualmente e dettagliatamente descritti in senso non aderente alla rappresentazione evidenziata nel ricorso. Alla luce degli atti ufficiali la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare equa e proporzionata alla gravità dei fatti contestati. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società A.C. Prato S.p.a.-. La tassa va addebitata.
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