Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 C.U. n. 23/Cit del 3 settembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ F.C. ISERNIA SRL E FROSINONE CALCIO SRL AVVERSO PUNIZIONE SPORTIVA CON PERDITA DELLA GARA 0-3 ENTRAMBE, PUNTO DI PENALIZZAZIONE ED AMMENDA DI € 5.000,00 (DELIBERA G.S. C.U. N.16/CIT DEL 21/8/2003 GARA ISERNIA – FROSINONE COPPA ITALIA GIRONE “O” DEL 20/8/2003).
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
C.U. n. 23/Cit del 3 settembre 2003 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO SOCIETA’ F.C. ISERNIA SRL E FROSINONE CALCIO SRL AVVERSO
PUNIZIONE SPORTIVA CON PERDITA DELLA GARA 0-3 ENTRAMBE, PUNTO DI
PENALIZZAZIONE ED AMMENDA DI € 5.000,00 (DELIBERA G.S. C.U. N.16/CIT DEL
21/8/2003 GARA ISERNIA - FROSINONE COPPA ITALIA GIRONE “O” DEL
20/8/2003).
Con delibera del Giudice Sportivo del 21 Agosto 2003 è stata inflitta ad
entrambe le società, F.C. Isernia S.r.l. e F.C. Frosinone S.r.l., la perdita della gara con
il punteggio di 0 a 3 ed irrogata a ciascuna delle dette società l’ammenda di 5.000,00
euro e la penalizzazione di un punto in classifica.
Presentavano reclamo entrambe le società chiedendo “un riesame di tutta la
vicenda ed una interpretazione della cosa in senso favorevole” (Isernia) e “il ripristino
del risultato di parità conseguito sul campo ed il conseguente annullamento delle
sanzioni accessorie” (Frosinone).
Preliminarmente la Commissione ritiene che i due reclami vadano riuniti e
trattati congiuntamente.
Pur comprendendo che il rifiuto di continuare la gara a pochi secondi dal
termine deriva da un episodio particolarmente “drammatico” questa Commissione non
può rilevare che con un po’ di buon senso da parte di tutti e con il rispetto delle norme
la partita si sarebbe potuto concludere.
La rinuncia a proseguire la disputa della gara impone però la comminazione
delle gravi sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo dalle quali questa Commissione non
può discostarsi.
L’art.53 delle N.O.I.F. impone in tali circostanze la perdita della gara per 0-3 ed
un punto di penalizzazione in classifica; il punto n.11 del Com. Uff.n.4 del 2 Luglio
2003 prevede oltre alle sanzioni di cui all’art. 53 N.O.I.F. e di cui sopra l’ammenda di
5.000,00 euro (I^ rinuncia).
Tali sanzioni rappresentano quanto edittalmente previsto e che non possono
essere ridotte.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo delle società Frosinone Calcio S.r.l. ed F.C. Isernia S.r.l.-.
La tassa va addebitata a ciascuna società.
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