Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 C.U. n. 23/Cit del 3 settembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ F.C. ISERNIA SRL E FROSINONE CALCIO SRL AVVERSO PUNIZIONE SPORTIVA CON PERDITA DELLA GARA 0-3 ENTRAMBE, PUNTO DI PENALIZZAZIONE ED AMMENDA DI € 5.000,00 (DELIBERA G.S. C.U. N.16/CIT DEL 21/8/2003 GARA ISERNIA – FROSINONE COPPA ITALIA GIRONE “O” DEL 20/8/2003).

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 C.U. n. 23/Cit del 3 settembre 2003 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ F.C. ISERNIA SRL E FROSINONE CALCIO SRL AVVERSO PUNIZIONE SPORTIVA CON PERDITA DELLA GARA 0-3 ENTRAMBE, PUNTO DI PENALIZZAZIONE ED AMMENDA DI € 5.000,00 (DELIBERA G.S. C.U. N.16/CIT DEL 21/8/2003 GARA ISERNIA - FROSINONE COPPA ITALIA GIRONE “O” DEL 20/8/2003). Con delibera del Giudice Sportivo del 21 Agosto 2003 è stata inflitta ad entrambe le società, F.C. Isernia S.r.l. e F.C. Frosinone S.r.l., la perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 ed irrogata a ciascuna delle dette società l’ammenda di 5.000,00 euro e la penalizzazione di un punto in classifica. Presentavano reclamo entrambe le società chiedendo “un riesame di tutta la vicenda ed una interpretazione della cosa in senso favorevole” (Isernia) e “il ripristino del risultato di parità conseguito sul campo ed il conseguente annullamento delle sanzioni accessorie” (Frosinone). Preliminarmente la Commissione ritiene che i due reclami vadano riuniti e trattati congiuntamente. Pur comprendendo che il rifiuto di continuare la gara a pochi secondi dal termine deriva da un episodio particolarmente “drammatico” questa Commissione non può rilevare che con un po’ di buon senso da parte di tutti e con il rispetto delle norme la partita si sarebbe potuto concludere. La rinuncia a proseguire la disputa della gara impone però la comminazione delle gravi sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo dalle quali questa Commissione non può discostarsi. L’art.53 delle N.O.I.F. impone in tali circostanze la perdita della gara per 0-3 ed un punto di penalizzazione in classifica; il punto n.11 del Com. Uff.n.4 del 2 Luglio 2003 prevede oltre alle sanzioni di cui all’art. 53 N.O.I.F. e di cui sopra l’ammenda di 5.000,00 euro (I^ rinuncia). Tali sanzioni rappresentano quanto edittalmente previsto e che non possono essere ridotte. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo delle società Frosinone Calcio S.r.l. ed F.C. Isernia S.r.l.-. La tassa va addebitata a ciascuna società.
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