Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 C.U. n. 26/C del 24 settembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ S.S. LANCIANO S.R.L. AVVERSO DECISIONE GIUDICE SPORTIVO (C.U. N.18/C DEL 9/9/2003 GARA LANCIANOCATANZARO DEL 7/9/2003).

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 C.U. n. 26/C del 24 settembre 2003 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ S.S. LANCIANO S.R.L. AVVERSO DECISIONE GIUDICE SPORTIVO (C.U. N.18/C DEL 9/9/2003 GARA LANCIANOCATANZARO DEL 7/9/2003). Con fax datato 10/09/2003 la società sportiva S.S. Lanciano S.r.l. ha preannunciato reclamo richiedendo gli atti come indicato in epigrafe. Successivamente la suddetta società non ha dato corso al preannunciato gravame, per cui si impone a norma dell’art. 29 del Codice di Giustizia Sportiva la declaratoria di inammissibilità. Per questi motivi la Commissione d i c h i a r a la inammissibilità del reclamo della società S.S. Lanciano S.r.l. -. La tassa va addebitata.
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