Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 C.U. n. 27/C del 17 settembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ U.S. CATANZARO S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE CALCIATORE FERRIGNO FABRIZIO (C.U. N.18/C DEL 9/9/2003 GARA LANCIANO-CATANZARO DEL 7/9/2003) CON PROCEDURA D’URGENZA.

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 C.U. n. 27/C del 17 settembre 2003 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ U.S. CATANZARO S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE CALCIATORE FERRIGNO FABRIZIO (C.U. N.18/C DEL 9/9/2003 GARA LANCIANO-CATANZARO DEL 7/9/2003) CON PROCEDURA D’URGENZA. Avverso il provvedimento in epigrafe ha proposto reclamo la società Catanzaro S.p.a. chiedendo l’annullamento delle sanzioni o in subordine la riduzione delle squalifiche ad una sola giornata. Sostiene, infatti, la reclamante che il calciatore Ferrigno non ha commesso azione violenta contro un avversario, ma ha reagito ad un fallo precedentemente subito da un avversario, senza causare a quest’ultimo alcun danno fisico. A sostegno dei propri motivi la ricorrente ha prodotto a questa Commissione la video cassetta portante la registrazione dell’azione oggetto di indagine. La Commissione, verificata l’idoneità tecnica della video cassetta, ha deciso di visionare la stessa quale prova documentale allo scopo di verificare la sostenuta estraneità del tesserato Ferrigno all’azione a lui addebitata. All’esito di tale visione la Commissione ritiene non verificata l’ipotesi di proscioglimento prevista dall’art. 31 comma 4) del Codice di Giustizia Sportiva. Allo scopo, pertanto, di interpretare correttamente il referto di gara redatto dall’arbitro, in riferimento all’asserito fallo precedentemente subito dal Ferrigno, la Commissione ha ritenuto opportuno richiedere allo stesso un supplemento. In tale sede il direttore di gara ha confermato che dopo aver interrotto il gioco per un fuori gioco dello stesso Ferrigno, quest’ultimo è stato strattonato e gettato per terra da un avversario; rialzatosi il Ferrigno ha “infilato le dita nel naso dell’avversario”. Alla luce dell’avvenuta dinamica dei fatti la Commissione ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento. La condotta irregolare certamente addebitata al Ferrigno è però attenuata dalla precedente provocazione e dalla non particolare violenza dell’atto di reazione, facendo ritenere alla Commissione più equa la sanzione della squalifica per una sola giornata. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di accogliere parzialmente il reclamo della società U.S. Catanzaro S.p.a. riducendo la squalifica ad una gara effettiva al calciatore Ferrigno Fabrizio. La tassa non va addebitata.
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