Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 C.U. n. 45/C dell’1 ottobre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO SOCIETA’ NOVARA CALCIO S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE CALCIATORE PALOMBO MASSIMILIANO (C.U. N.26/C DEL 16/9/2003 GARA NOVARA-REGGIANA DEL 14/9/2003).
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
C.U. n. 45/C dell’1 ottobre 2003 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E " C/1 "
RECLAMO SOCIETA’ NOVARA CALCIO S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA
DUE GARE CALCIATORE PALOMBO MASSIMILIANO (C.U. N.26/C DEL
16/9/2003 GARA NOVARA-REGGIANA DEL 14/9/2003).
Interponendo rituale reclamo avverso la decisione con cui il Giudice
Sportivo ha irrogato al calciatore Palombo Massimiliano la squalifica per due
giornate di gara, la società Novara Calcio S.p.a. si duole dell'entità della
sanzione inflitta - ritenuta eccessivamente severa in raffronto alla reale portata
dell'infrazione commessa dal proprio tesserato - e conseguentemente ne
chiede la riduzione ad una sola giornata di gara.
A sostegno di tale richiesta la reclamante assume che il gesto
sanzionato, ancorchè censurabile, è stato comunque privo della contestata
connotazione di violenza, atteso che nella circostanza l'incolpato si limitò a
spingere con entrambe le mani un avversario, al solo fine di allontanarlo dal
pallone che lo stesso si ostinava a trattenere in suo possesso
Tale tesi è stata in questa sede riaffermata ed ulteriormente illustrata
dal sig. Sergio Borgo, Direttore sportivo della società.
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, ascoltato il delegato a
rappresentare la società che aveva chiesto l'audizione personale, esaminati
gli atti, rilevato che la ricostruzione dell'episodio resa dalla reclamante non
conflitta con le risultanze dei documenti ufficiali, ritiene che il gravame meriti di
essere accolto.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare
d e l i b e r a
di accogliere il reclamo riducendo ad una sola giornata la squalifica inflitta al
calciatore Palombo Massimiliano della società Novara Calcio S.p.a.-.
La tassa non va addebitata.
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