Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 C.U. n. 45/C dell’1 ottobre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/2 ” RECLAMO SOCIETA’ A.C. MANTOVA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE CALCIATORE VOLPE GENNARO (C.U. N.26/C DEL 16/9/2003 GARA MANTOVA-MONZA DEL 14/9/2003).
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
C.U. n. 45/C dell’1 ottobre 2003 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E " C/2 "
RECLAMO SOCIETA’ A.C. MANTOVA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE
GARE CALCIATORE VOLPE GENNARO (C.U. N.26/C DEL 16/9/2003 GARA
MANTOVA-MONZA DEL 14/9/2003).
Reclamando nei modi e termini di rito avverso la decisione con cui il
Giudice Sportivo ha irrogato al calciatore Volpe Gennaro la squalifica per due
giornate di gara, per avere commesso - nel corso della gara disputatasi il 14
Settembre 2003 fra essa reclamante, nella circostanza società ospitante, ed il
Monza - "atto di violenza verso un avversario a giuoco fermo", la società A.C.
Mantova S.r.l. dichiara di ritenere “eccessiva ed iniqua" la sanzione inflitta in
raffronto alla reale portata dell’infrazione commessa dal proprio tesserato e
conseguentemente chiede che detta sanzione venga equamente ridotta.
Questo poiché, a suo dire, non può definirsi atto di violenza una spinta
ad un avversario, oltretutto in reciprocità.
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, interrogato l'Arbitro a
chiarimento, esaminati gli atti, è dell'avviso che la ricostruzione dell'episodio,
quale emerge dalle delucidazioni offerte dal Direttore di gara nel presente
grado di giudizio, induce a ritenere che anche il comportamento, comunque
censurabile, tenuto dal calciatore Volpe nel particolare contesto considerato
trovi equa sanzione nella squalifica per una sola giornata di gara e che per
tale ragione il gravarne meriti positiva considerazione.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare
d e l i b e r a
di accogliere il reclamo, riducendo ad una sola .giornata la squalifica inflitta al
calciatore Volpe Gennaro della società A.C. Mantova Calcio S.r.l.-.
La tassa non va addebitata.
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